Nota Informativa 1/2022

MODELLI INTRA – Novità in materia di obblighi comunicativi dei contribuenti

Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi operazioni che, come mese di riferimento, hanno gennaio 2022, con primo invio entro il 25 febbraio 2022.

  1. Modelli Intra-1 bis (cessioni di beni) e Intra-2 bis (acquisti di beni)

Il campo “Natura della transazione”, che individua la ragione del trasferimento, assume diverso significato e acquisisce un ulteriore livello di dettaglio (colonna B) che deve essere indicato da parte dei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro. Per gli altri soggetti la compilazione della colonna B è facoltativa.

Per le sole cessioni intracomunitarie, se queste avvengono nell’ambito di operazioni triangolari, allora la colonna B del campo “Natura della transazione” non va compilata e, se il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, nella colonna A deve essere inserito uno dei codici alfabetici riportati nella terza colonna della tabella seguente, allegata alle istruzioni, e non uno dei codici numerici indicati nella colonna A della medesima tabella.

Colonna A Colonna B Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice Descrizione Codice Descrizione  

A

1 Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1) 1 Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi
2 Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)
2 Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria 1 Restituzione di merci (Nota N3)  

B

2 Sostituzione di merci restituite
3 Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite
3 Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4) 1 Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota 5) C
2 Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignmenti stock) (Nota N6)
3 Leasing finanziario (Nota N7)
4 Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (nota N7)
4 Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7) 1 Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore D
2 Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
5 Transazioni successive a una lavorazione per conto di terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7) 1 Merci che ritornato nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore  

E

2 Merchi che non ritornano dello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
7 Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento alla proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione) 1 Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8) F
2 Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (nota N9)
8 Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell’ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l’intero contratto G
9 Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici 1 Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (nota N7) H

Di seguito le note esplicative per la codifica della Natura della transazione riportate nelle nuove istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi:

N1. Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità ‘3’

N2. La modalità ’12’ non va riepilogata ai fini Intrastat

N3. Nella modalità ’21’, se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro

N4. Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock

N5. Con la modalità ’31’ vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi calloff stock e consignment stock)

N6. Con la modalità ’32’ vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)

N7. Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione

N8. Con la modalità ’71’ vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà

N9. Con la modalità ’72’ vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.

2. Modelli Intra-1 bis (cessioni di beni)

  • È stata introdotta una semplificazione per le spedizioni di beni di valore inferiore a 1.000 euro, per i quali non è più necessario indicare in modo specifico negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni la nomenclatura combinata, ma è possibile indicare il codice unico 99500000.
  • È stato inserito il nuovo campo “Paese di origine” con obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro.

3. Modelli Intra-2 bis (acquisti di beni)

  • È stata innalzata da 200.000 a 350.000 euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre, ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti, per la presentazione mensile del modello Intra-2 bis.
  • È stata eliminata, per gli acquisti intracomunitari di beni, la presentazione trimestrale del modello (peraltro tale semplificazione era già operativa dal 2018).
  • È stata resa facoltativa la compilazione dei campi relativi a Stato del fornitore, codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta.

Si evidenzia inoltre che nelle nuove istruzioni all’uso e compilazione degli elenchi è stato definito il criterio utilizzabile per riepilogare gli acquisti.

Gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano oppure

nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci unionali sulle quali l’IVA diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Tuttavia, se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano.

4. Modelli Intra-2 quater (acquisti di servizi)

  • È stata resa facoltativa la rilevazione delle informazioni relative a codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità di incasso e Paese di pagamento.
  • È stata eliminata, per gli acquisti intracomunitari di servizi, la presentazione trimestrale del modello (peraltro tale semplificazione era già operativa dal 2018), ma non è stato modificato il limite per individuare la presentazione mensile dell’elenco in esame (la soglia rimane pari a 100.000 euro).

5. Regime del “call-off stock”: il nuovo Intra-1 sexies

La disciplina del regime di “call-off stock” è stata recentemente introdotta nell’ordinamento nazionale a seguito del recepimento delle disposizioni comunitarie cosiddette “quick fixes”.

Con la determinazione in esame, l’Agenzia delle Dogane ha introdotto il nuovo modello Intra-1 sexies utilizzabile per comunicare il trasferimento dei beni in un deposito collocato in un altro Paese comunitario, a disposizione del destinatario finale, con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni da parte del cliente UE nel proprio Stato (la movimentazione dei beni va annotata anche nell’apposito registro previsto dall’articolo 50, comma 5-bis del DL 331/1993).

In particolare, oltre al codice ISO dello Stato UE e del codice di identificazione Iva del destinatario dei beni, va riportato il tipo di operazione utilizzando uno dei seguenti codici:

  1. Trasferimento di beni
  2. Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente)
  3. Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questo caso occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello)

Nel periodo in cui si verifica il trasferimento della proprietà dei beni (prelievo) va compilato il modello Intra-1 bis.

Si allegano le nuove “Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti”.

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