Nota Informativa 10/2021

ABOLIZIONE ESTEROMETRO

A seguito dell’abolizione dell’esterometro, per effetto della modifica normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) a partire dal 1° gennaio 2022, le informazioni relative alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia,andranno trasmesse telematicamente tramite Sistema di Interscambio,utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche con esclusione delle operazioni con riferimento alle quali viene emessa una bolletta doganale o per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica.

Inoltre, con riferimento alle medesime operazioni coinvolte, l’art. 1, comma 1103, della Legge di Bilancio 2021 precisa che:

  1. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (e quindi entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione per la fattura immediata ovvero entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite);
  2. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di fornitori Intra-UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di fornitori Extra-UE).

Attraverso il Provvedimento n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha adeguando le specifiche tecniche della fatturazione elettronica alle disposizioni normative sopracitate.

1.   Come cambia la gestione delle fatture emesse verso clienti esteri dal 1° gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022 diviene obbligatorio inviare allo SdI le fatture elettroniche emesse verso clienti esteri con il campo codice destinatario compilato con il valore “XXXXXXX”.

Poiché la finalità è solo di natura contabile e lo SdI non provvederà alla consegna di dette fatture, rimane a carico dell’azienda emittente l’onere di consegna ai propri clienti nella modalità usuale.

Si evidenzia che le tempistiche per la trasmissione sono le medesime delle fatture italiane (come riportate al punto a) del precedente paragrafo.

2.   Come cambia la gestione delle fatture ricevute dai fornitori esteri dal 1° gennaio 2022

Per le fatture passive ricevute dal fornitore estero (il quale continuerà ad emetterle secondo le modalità concordate tra le parti ovvero cartacea, PDF, EDI o Peppol), il soggetto passivo italiano una volta ricevuta la fattura dovrà generare un documento elettronico in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate tramite lo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.

In particolare, il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:

TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni exart. 17, comma 2, del Dpr 633/72
  1. Si riepilogano in allegato le istruzioni per la predisposizione dei file per la trasmissione delle operazioni passive.

La modifica normativa impone agli operatori una modifica dei sistemi contabili attualmente in uso nonché una verifica delle procedure gestionali interne (è necessario verificare altresì che il documento elettronico sia trasmesso allo SdI nei termini prescritti, più stringenti rispetto a quelli di trasmissione dell’esterometro). Pertanto, si consiglia di contattare la software house ed effettuare le integrazioni del caso.

 Si evidenzia che rimangono invariate le attuali regole in merito alla compilazione e trasmissione degli Elenchi riepilogativi Intrastat.

NOVITÀ SULLE FATTURE EMESSE DA ESPORTATORI ABITUALI

Dal 1° gennaio 2022, al fine di contrastare le frodi con utilizzo di falso plafond Iva è richiesta l’indicazione:

  • nel campo «Natura del codice» specifico «N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento»;
  • nel blocco «AltriDatiGestionali» andrà inoltre inserito, al campo «2.2.1.16.2. – Riferimento testo», il numero del protocollo telematico della dichiarazione ricevuta composto da due parti e cioè le prime 17 cifre e le 6 cifre successive separate dal segno “-“ oppure “/”;
  • al campo «2.2.1.16.1.- TipoDato» si dovrà riportare la dicitura «Intento»;
  • al campo «2.2.1.16.4 – Riferimento data» quella della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

A valle delle verifiche sugli esportatori abituali sulla base di analisi di rischio e controllo, l’eventuale invalidazione delle dichiarazioni ritenute illegittime, comunicata via pec, comporta lo scarto della fattura del fornitore che riporti l’indicazione della dichiarazione di intento illegittima.

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE E-FATTURE FINO AL 31 DICEMBRE 2021

L’Agenzia delle Entrate ha riaperto i termini per l’adesione al servizio di consultazione fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che il servizio di consultazione proposto gratuitamente dalla stessa Agenzia permette di consultare e acquisire i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante SdI, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. I file XML restano disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

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