Nota Informativa 2/2020

DICHIARAZIONI D’INTENTO – MESSA A DISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL CASSETTO FISCALE DEL FORNITORE

(Art. 12-septies D.L. 30.4.2019 n. 34, Provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2020 n. 96911)

È stato pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 96911 del 27.2.2020 con il quale sono definite le mo­dalità con cui vengono rese disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “Cas­­­setto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli espor­tatori abituali telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, sono stati aggior­nati il modello di dichiarazione d’intento, le istruzioni e le relative specifiche tecniche. Di seguito sintetizziamo le novità in merito.

INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL FORNITORE DELL’ESPORTATORE ABITUALE

A partire dal 2.3.2020, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, a ciascun fornitore, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali.

In particolare, possono accedere a tali informazioni:

  • i fornitori degli esportatori abituali consultando il proprio “Cassetto fiscale”;
  • gli intermediari nel caso in cui siano delegati dai predetti fornitori ad accedere al proprio “Cassetto fiscale”.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO

Al fine di adeguarli alla normativa vigente, sono stati aggiornati il modello di dichiarazione d’intento nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche precedentemente approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 213221 del 2.12.2016.

Si rilevano le seguenti modifiche:

  • l’eliminazione nel modello dello spazio riservato all’indicazione del numero pro­gres­­­sivo assegnato alla dichiarazione d’intento da trasmettere e all’anno di riferi­mento;
  • l’inserimento, nelle istruzioni, della precisazione secondo cui, in caso di Gruppo IVA, nel campo “Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso at­tribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo par­te­cipante al Gruppo medesimo.

Fino al 27.4.2020 è ancora possibile utilizzare il vecchio modello di di­chiarazione d’intento.

FATTURA ELETTRONICA – NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

(Provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2020 n. 99922)

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28.2.2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove spe­ci­fi­che tecniche per la predisposizione delle fatture elettroniche e delle note di variazione me­dian­te SdI e ha prorogato il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle e-fatture.

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

A decorrere dal 4.5.2020 sarà possibile utilizzare lo schema di predisposizione delle fatture elettroniche e delle note di variazione previsto dalla nuova versione delle specifiche tecniche.
Sino al 30.9.2020 sarà possibile utilizzare ancora il precedente tracciato, mentre dall’1.10.2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente documenti elettronici predisposti secondo le specifiche appena approvate, che, grazie all’inserimento di nuove codifiche riferite al “Tipo Documento” e alla “Natura”, consentono di ottenere un maggiore grado di dettaglio dell’operazione certificata e una più puntuale rispondenza con la normativa fiscale.

Tipo Documento

Si segnalano i nuovi codici riferiti:

  • all’integrazione della fattura (TD16 per il reverse charge interno; TD17 per l’acqui­sto di servizi dall’estero; TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari; TD19 per as­solvere gli adempimenti dettati dall’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 in relazione all’acqui­sto di beni);
  • all’autofattura in caso di “splafonamento” (TD21);
  • all’emissione di fattura “differita” (TD 24) ovvero fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio;
  • all’emissione di fattura “super-differita” per operazioni triangolari interne (TD 25);
  • alla cessione di beni ammortizzabili (TD 26).

Natura dell’operazione

Si evidenzia in particolare:

  • l’introduzione del codice N2.1 per identificare le operazioni non soggette perché prive del requisito di territorialità (artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72);
  • una distinzione più puntuale delle operazioni non imponibili (ad es. per le espor­tazioni si utilizzerà il codice N3.1, per le cessioni intracomunitarie N3.2, per le ces­sioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento N3.5, ecc.);
  • una distinzione delle operazioni in inversione contabile (N6.1 per la cessione di rottami, N6.2 per la cessione di oro e argento puro, N6.3 per il subappalto nel settore edile, ecc.).
Simple Ways to Smart Solutions!