Nota Informativa 3/2020

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (DECRETO LEGGE C.D. “CURA ITALIA”)

In data 17 Marzo 2020 il Governo ha emanato il Decreto-legge n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le norme sono entrate in vigore in pari data con la pubblicazione in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020. Con il Decreto-legge, tra le altre, sono state prorogate le scadenze dei versamenti fiscali e degli adempimenti tributari. Di seguito sintetizziamo le novità in merito.

  1. SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

(ART. 62 D.L. 18/2020)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.  Tali adempimenti possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. A titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

Si fa presente che invece rimane fermo il termine del 31 marzo con riferimento agli adempimenti riguardanti la dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (es. trasmissione certificazioni uniche).

  1. SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

(ARTT. 60, 61, 62 D.L. 18/2020)

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (non si tratta quindi delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo);

b) IVA (annuale e mensile);

c) contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato nelle more dell’emanazione del decreto.

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si prevede che i ricavi e i compensi dagli stessi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non vengano assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

SOGGETTI NEI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Ai soggetti operanti nei settori più colpiti cioè i settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza (1) vengono sospesi:

  1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (non anche le ritenute su redditi di lavoro autonomo);
  2. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

c)   il termine di scadenza nel mese di marzo 2020 dell’IVA.

Dalla lettura combinata del presente decreto con il D.L. n. 9 del 2/03/2020 risultano sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini di cui alla lettera a) e b).

Tali versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i versamenti sospesi sono da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o con rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a partire dalla stessa data.

SCADENZE DI LUNEDÌ 16 MARZO 2020

I contribuenti che non gestiscono una delle attività nei settori più colpiti e che eccedono le soglie dimensionali sopra previste, beneficiano soltanto di un differimento di 4 giorni della scadenza del 16 marzo. Pertanto i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dovranno essere eseguiti entro il 20 marzo 2020.

  1. SOSPENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(ART. 68 D.L. 18/2020)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall’8/3/2020 al 31/5/2020 relativi a:

  1. cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  2. avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
  3. avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
  4. atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
  5. ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30/6/2020. Inoltre dovranno essere versati entro il 1/6/2020:

  1. la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28/2/2020;
  2. la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31/3/2020.

(1) Nello specifico i soggetti elencati all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020 sono: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del d.lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, che esercitano in via esclusiva o principale una delle attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

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