Nota Informativa 3/2022

CREDITI D’IMPOSTA IN AMBITO ENERGETICO

I crediti d’imposta in oggetto sono stati introdotti dal legislatore con tre differenti Decreti-legge:

  • D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter);
  • D.L. 17/2022 (Decreto Energia);
  • D.L. 21/2022 (Decreto Crisi Ucraina).

I Decreti-legge in esame, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico, prevedono l’istituzione di crediti d’imposta calcolati applicando specifiche percentuali ai costi sostenuti dalle imprese per l’approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale. Seppur riferendosi a soggetti o a periodi di riferimento differenti, le agevolazioni previste presentano molteplici caratteristiche comuni, come ad esempio:

  • utilizzo esclusivo in compensazione entro il 31/12/2022, con facoltà di cessione solo per l’intero secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli articoli 3,4 e 9, D.L. 21/2022;
  • disapplicazione dei limiti generali di compensazione;
  • irrilevanza fiscale dei relativi contributi;
  • cumulabilità con agevolazioni aventi oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare il costo sostenuto.

Di seguito esaminiamo più in dettaglio la tematica distinguendo, per questioni di chiarezza espositiva, i crediti d’imposta previsti in relazione alle spese di energia elettrica da quelli relativi alle spese di gas naturale.

 

CREDITI D’IMPOSTA SU SPESE ENERGIA ELETTRICA

Per quanto riguarda l’energia elettrica, i bonus fruibili sono i seguenti:

  • credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
  • credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022;
  • nuovo credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle “imprese energivore”, relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 3 D.L. 21/2022.

Come si può notare, i crediti a disposizione si differenziano a seconda del periodo di sostenimento della spesa in energia elettrica e della tipologia di impresa (se rientrante o meno nella definizione di “energivora”).

La definizione di impresa energivora viene fornita nel Decreto MISE 21/12/2017 il quale, all’art. 3, sancisce che si definiscono tali quelle imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/annuo e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  • operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
  • operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non inferiore al 20%;
  • non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del Decreto-legge n. 83/2012.

L’art. 15 D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), riconosce un contributo straordinario, sottoforma di credito d’imposta a favore delle imprese “energivore, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, hanno subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Al fine dell’utilizzo in compensazione nel mod. F24, va utilizzato il codice tributo 6960, anno di riferimento 2022.

L’art. 4 D.L. 17/2022 (Decreto Energia), ha introdotto un’analoga misura a valere sul secondo trimestre 2022. In particolare, le imprese “energivore”, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, possono ottenere un credito d’imposta pari al 25% (percentuale così innalzata dal D.L. 21/2022) delle spese sostenute in relazione all’energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Spetta inoltre, sempre con riguardo alle sole imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica prodotta ed auto consumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso il requisito dell’incremento del costo per kW/h di energia elettrica va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dato dalla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale (PUN) dell’energia elettrica.

Infine, l’art. 3 D.L. 21/2022 (Decreto Crisi Ucraina) ha previsto a favore delle imprese diverse dalle imprese “energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta in misura pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in caso di incremento significativo del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

I crediti d’imposta relativi alla spesa per la componente elettrica si possono dunque così riassumere:

Decreto-legge Soggetti beneficiari Periodo verifica incremento 30% costi Aliquota credito d’imposta Periodo spese su cui calcolare il credito
Art. 5 D.L. 4/2022 Energivori IV° Trimestre 2021
vs
IV° Trimestre 2019
20% I° Trimestre 2022
Art. 4 D.L. 17/2022 Energivori I° Trimestre 2022
vs
I° Trimestre 2019
25% II° Trimestre 2022
Energivori (autoconsumo) II° Trimestre 2022 25% II° Trimestre 2022
Art. 3 D.L. 21/2022 NON Energivori (con contatori di potenza ≥ 16,5 kW) I° Trimestre 2022
vs
I° Trimestre 2019
12% II° Trimestre 2022

 

CREDITI D’IMPOSTA SU SPESE GAS NATURALE

Per quanto riguarda il gas naturale, i bonus fruibili sono i seguenti:

  • credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022;
  • nuovo credito d’imposta per imprese diverse dalle “imprese gasivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 21/2022.

La definizione di impresa “gasivora” viene indicata nel D.M. 541/2021, il quale fissa i seguenti requisiti:

  • l’impresa non deve essere in “stato di difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”;
  • l’impresa deve avere un consumo di gas naturale, calcolato come media per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3);
  • l’impresa deve operare nei settori di cui all’allegato 1 al decreto 541/2020;
  • l’impresa deve essere titolare o di certificazione ISO 50001 o di una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicata all’ENEA ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità.

Il credito d’imposta per imprese a forte consumo di gas è destinato ai soggetti operanti in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M. 541/2021, che abbiano consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022.

A favore delle imprese diverse dalle “gasivore” è riconosciuto un nuovo credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

I crediti d’imposta relativi alla spesa per l’acquisto del gas naturale, si possono dunque così riassumere:

Decreto-legge Soggetti beneficiari Periodo verifica incremento 30% costi Aliquota credito d’imposta Periodo spese su cui calcolare il credito
Art. 5 D.L. 17/2022 Gasivori I° Trimestre 2022
vs
I° Trimestre 2019
20% II° Trimestre 2022
Art. 4 D.L. 21/2022 NON Gasivori I° Trimestre 2022
vs
I° Trimestre 2019
20% II° Trimestre 2022

 

INFORMAZIONI GENERALI

Si informa che al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica / gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022 (art. 8 D.L. 21/2022).

Si segnala, infine, che ad oggi è stato istituito il solo codice tributo relativo al credito d’imposta pari al 20% previsto dal Decreto Sostegni-ter (menzionato sopra), riguardante le “imprese energivore” per il primo trimestre 2022. Si è in attesa di aggiornamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria in merito ai codici tributo relativi ai crediti d’imposta previsti dal Decreto Energia e dal Decreto Crisi Ucraina.

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