Nota Informativa 4/2022

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 dell’11 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2022 ed entrato in vigore il 9 giugno 2022, disciplina le modalità di comunicazione e di accesso ai dati e alle informazioni relativi ai titolari effettivi di:

  1. imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società consortili);
  2. persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica);
  3. trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini al trust.

Nei primi due casi i dati vengono iscritti in una “sezione autonoma” del Registro delle Imprese mentre nel terzo caso (trust e istituti affini) in una “sezione speciale”.

L’obbligo di comunicazione non riguarda, quindi, le società di persone, le associazioni non riconosciute, i consorzi (salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica) e le imprese sociali (salvo che assumano la forma di una società o di persona giuridica tenute all’iscrizione).

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

I dati e le informazioni che devono essere comunicati al Registro delle Imprese variano a seconda del soggetto obbligato.

Dati base Dati identificativi e cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo.
Dati aggiuntivi per imprese dotate di personalità giuridica  1.     Entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;

2.     ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al punto 1, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.

Dati aggiuntivi per persone giuridiche private Codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1.     denominazione dell’ente;

2.     sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;

3.     indirizzo di posta elettronica certificata.

Dati aggiuntivi per trust e istituti giuridici affini Codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1.     denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;

2.     data, luogo ed estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico.

Ulteriori informazioni –      eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell’art. 21, c. 2, lett. f), secondo periodo, e c. 4, lett. d-bis), terzo periodo D.Lgs. 231/2007, nonché l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;

–      dichiarazione, ai sensi dell’art. 48 D.P.R. 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Soggetti tenuti alla comunicazione

L’obbligo di comunicare i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva spetta:

  • agli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e ai fondatori, ove in vita;
  • ai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • ai fiduciari di trust o di istituti giuridici affini.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni saranno effettuate telematicamente attraverso il modello di comunicazione unica di impresa di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 19/11/2009 (c.d. “Comunica”).

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva saranno resi mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445.

Tempistiche per la comunicazione

  • Prima comunicazione: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DM n. 55, quindi entro l’8 agosto 2022, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del MISE che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Le comunicazioni dovranno poi essere effettuate entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU di questo provvedimento del MISE (provvedimento, ad oggi, non ancora pubblicato).

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del MISE, provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri. I trust e gli istituti giuridici affini, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del MISE, provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione.

  • Variazioni: eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione.
  • Conferma annuale: gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

SANZIONI

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle Imprese sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. di cui all’art. 2630 del Codice civile. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Ricordiamo altresì che:

  • chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi (…) è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.PR. 28 dicembre 2000 n. 445);
  • salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato (ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231), a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 10.000,00 a Euro 30.000,00 (art. 55, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231).

L’ACCESSO AI DATI E ALLE INFORMAZIONI

È consentito l’accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva come segue:

  • un accesso incondizionato per talune Autorità, finalizzato al perseguimento delle proprie attribuzioni;
  • un accesso finalizzato alla verifica della propria clientela per i soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio (ad esempio i dottori commercialisti), previo accreditamento teso a dimostrare l’appartenenza alla categoria;
  • un accesso alla sezione autonoma (ordinaria), consentito a qualunque persona fisica;
  • un accesso alla sezione speciale, condizionato all’allegazione di un interesse giuridicamente rilevante, consentito a qualunque persona fisica o giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi.

Negli ultimi due casi, è prevista la possibilità che a prevalere sia l’interesse alla riservatezza in presenza delle condizioni di tutela del controinteressato debitamente rappresentate al momento della comunicazione dei dati.

Saranno assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria sia la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati sia l’accesso ai dati da parte dei soggetti obbligati e da parte di qualunque persona fisica e giuridica.

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