PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA E FORFETARI (DPCM 27 GIUGNO 2020)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 29/06/20 il DPCM del 27/06/20 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
TERMINI DI VERSAMENTO PROROGATI
I versamenti devono essere effettuati:
– entro il 20/07/20, anziché entro il 30/06/20, senza alcuna maggiorazione;
– oppure dal 21/07/20 al 20/08/20, anziché entro il 30/07, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
SOGGETTI INTERESSATI
La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.).
La proroga si estende ai soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Devono ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.
VERSAMENTI OGGETTO DELLA PROROGA
La proroga riguarda:
- il saldo 2019 e il primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES;
- il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2019 e l’acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2019 e il primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2019 e il primo acconto 2020 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- il saldo 2019 e il primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Si precisa infine che, a prescindere dall’applicazione degli ISA, per le società di capitali che hanno approvato il bilancio usufruendo del maggior termine dei 180 giorni (in luogo dei 120 giorni) dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, il versamento delle imposte permane stabilito:
– entro il 31/07/20 senza alcuna maggiorazione;
– oppure dall’1/08/20 al 30/08/20 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.