Nota Informativa 6/2021

PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA E FORFETARI (COMUNICATO STAMPA N. 133 DEL 28 GIUGNO 2021)

Con il comunicato stampa n. 133 pubblicato nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il DPCM che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

TERMINI DI VERSAMENTO PROROGATI

I versamenti devono essere effettuati:
– entro il 20/07/21, anziché entro il 30/06/21, senza alcuna maggiorazione;
– il DPCM dovrebbe prevedere il versamento dal 21/07/21 al 20/08/21, anziché entro il 30/07, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

SOGGETTI INTERESSATI

La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.).

La proroga si dovrebbe estendere anche ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Devono ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

VERSAMENTI OGGETTO DELLA PROROGA

La proroga dovrebbe riguardare:

  • il saldo 2020 e il primo acconto 2021 dell’IRPEF e dell’IRES;
  • il saldo 2020 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2020 e l’acconto 2021 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2020 e il primo acconto 2021 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2020 e il primo acconto 2021 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  • il saldo 2020 e il primo acconto 2021 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Si precisa infine che, a prescindere dall’applicazione degli ISA, per le società di capitali che hanno approvato il bilancio usufruendo del maggior termine dei 180 giorni (in luogo dei 120 giorni) dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, il versamento delle imposte permane stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero se l’approvazione avviene nel mese di giugno:

– entro il 20/08/2021 (cadendo il 31/07/21 di sabato) senza alcuna maggiorazione;
– oppure entro il 20/09/21 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

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