Nota Informativa 7/2021

PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “SOSTEGNI-BIS” – L. 106/2021)

Con la conversione in legge del c.d. “Decreto Sostegni bis” (art. 9-ter DL 25.5.2021 n. 73 conv. L. 23.7.2021 n. 106), è stata disposta la proroga al 15/09/2021, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30/06/2021 al 31/08/2021 relativi ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Viene così superata la proroga al 20/7/2021 senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM 28/6/2021 (si veda ns Nota Informativa 6/2021).

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

La proroga al 15/9/2021, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA,
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro.

Possono beneficiare dell’ulteriore proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da COVID-19.
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (i soci di società di persone; i collaboratori di imprese familiari; i coniugi che gestiscono aziende coniugali; i componenti di associazioni tra artisti o professionisti; i soci di società di capitali “trasparenti”)

VERSAMENTI OGGETTO DELLA PROROGA

Rientrano nella proroga i versamenti riguardanti:

  • il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 di IRPEF, IRES, IRAP,
  • il saldo 2020 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2020 e l’eventuale acconto 2021 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa;
  • l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio al 31.12.2020, ed eventualmente per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi (es. imposta sostitutiva sui “capital gain” in regime di dichiarazione, imposta sostitutiva per l’affrancamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie)
  • il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).
  • diritto annuale dovuto alle Camere di commercio;
  • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
  • del saldo IVA per il 2020 derivante dal modello IVA 2021, se il paga­mento non è stato effettuato entro il 16/3/2021, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/3/2021 e fino al 30/6/2021;

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 15/9/2021 si applica anche al versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.

Rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl artigiane o com­merciali non in regime di “trasparenza fiscale”.

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