CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE (ART. 125 D.L.. 34/2020) – PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 11/9/2020 – RISOLUZIONE N. 52/E DEL 14/9/20
Come anticipato nella nota informativa n. 7/2020, l’ammontare massimo del credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale fruibile viene determinato sulla base della percentuale quantificata e resa nota dall’Agenzia delle Entrate mediante apposito Provvedimento dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico da parte dei contribuenti interessati.
Con la presente Le comunichiamo che è stato emanato il suddetto Provvedimento in data 11 settembre 2020 prot. n. 302831, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:
- l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione presentata moltiplicato per la percentuale del 15,6423% (derivante dal rapporto € 200.000.000 / € 1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa previsto / ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dai contribuenti).
In altri termini, in base al Provvedimento citato, la società potrà beneficiare di un credito massimo calcolato come segue: credito d’imposta presentato nell’istanza (pari al 60% delle spese sostenute e preventivate) x 15,6423%;
- ciascun beneficiario può verificare l’ammontare del credito massimo spettante nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione Consultazioni – Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili – Agevolazioni – cfr. esempio in allegato);
- il credito d’imposta spetta comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute e può essere utilizzato:
- nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata (pertanto nel mod. REDDITI 2021);
- oppure in compensazione tramite mod. F24 (con cod. tributo 6917 – anno 2020) da presentare esclusivamente tramite servizi telematici dal 14 settembre 2020 – si allega la Risoluzione 52/E del 14/9/2020;
- il beneficiario potrà in alternativa optare per la cessione, anche parziale, del tax credit ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. La cessione dovrà essere comunicata dal 14 settembre al 31 dicembre 2021 all’Agenzia delle Entrate (art. 122 D.L. 34/2020)
Dato che il credito è utilizzabile in compensazione in relazione alle spese effettivamente sostenute, per l’utilizzo in F24 di cui al punto 3 consigliamo di considerare utilizzabile in compensazione solo l’importo calcolato sulla base delle spese già sostenute, mentre il residuo sarà ricalcolato definitivamente a fine anno sulla base delle spese effettive.