FATTURAZIONE ELETTRONICA DEGLI SCAMBI TRA L’ITALIA E SAN MARINO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.M. 21/06/2021 ha provveduto a dare attuazione alla norma riguardante gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino attraverso il decreto del 21 giugno 2021 che entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre 2021, anche se è previsto un periodo di transizione fino al 1° luglio 2022. A partire da tale data entrerà in vigore l’obbligo di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico ed esse transiteranno nel Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.
INFORMAZIONI GENERALI
Come previsto dall’art. 12 del D.L. n.34 del 30 aprile 2019, “gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con tale Stato, […] ad eccezione dei casi previsti da specifiche disposizioni di legge”.
Con provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate sono state approvate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
In linea generale, le cessioni di beni verso San Marino sono considerate non imponibili mentre per le cessioni di beni da San Marino, l’emissione della fattura con o senza IVA è a discrezione del cedente. Vengono di seguito riepilogate le disposizioni per i diversi casi pratici.
DECORRENZA
Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2021 ma è stato previsto un periodo di transizione:
- dal 1° ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022 gli operatori potranno scegliere tra la fatturazione elettronica e quella cartacea;
- dal 1° luglio 2022 le fatture e le note di variazione dovranno essere emesse solamente in formato elettronico (fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge es. soggetti forfetari/minimi, contribuenti in regime ex Legge 398/1991).
CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO
Le fatture elettroniche emesse da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia relative a cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino riportano il numero identificativo del cessionario e sono trasmesse dal Sistema di Interscambio all’ufficio tributario di San Marino (non imponibili Iva ai sensi degli articoli 8 e 9, in base al richiamo posto dall’articolo 71 DPR 633/72).
Cessioni con fattura elettronica
Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, nonché la (eventuale) nota di variazione, emesse in formato elettronico dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, vanno spedite allo SDI con “natura operazione N3.3”.
Lo SDI trasmette il file xml all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione:
- convalida la regolarità della fattura;
- comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Pesaro/Urbino).
La non imponibilità ex artt. 8 e 9 D.P.R. 633/1972 è subordinata al fatto che l’Ufficio Tributario di San Marino convalidi la regolarità della fattura.
Tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata a San Marino, con il relativo esito dei controlli effettuati dall’Ufficio Tributario di San Marino.
Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
L’Ufficio Tributario di San Marino (hub per la ricezione e smistamento delle fatture elettroniche nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino) con la circolare 31.08.2021 n. 92466 ha reso noto il seguente codice destinatario (7 caratteri alfanumerici): 2R4GTO8.
L’omessa compilazione del campo “codice destinatario” comporta lo scarto della fattura da parte di SDI.
Cessioni con fattura cartacea
I cedenti italiani, non obbligati all’emissione della fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato cartaceo.
In tal caso, il cedente italiano:
- emette la fattura cartacea in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario;
- riceve dal cessionario sammarinese, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, un esemplare della fattura cartacea vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.
L’operatore italiano, qualora non riceva dall’acquirente, entro 4 mesi dall’emissione della fattura, il predetto esemplare della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino, dovrà inviare un’apposita comunicazione all’Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. Se entro 30 giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, dovrà emettere una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO
Per gli acquisti di beni da San Marino, il cedente può emettere la fattura con o senza IVA.
Fattura elettronica con addebito d’imposta
Nel caso di fattura elettronica che riporta l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, il cedente di San Marino deve versare l’imposta al proprio ufficio tributario il quale è tenuto a riversare tale somma, insieme agli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti ai versamenti, all’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni.
L’Agenzia delle Entrate ha a disposizione 15 giorni per controllare la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture e comunicare l’esito all’Ufficio tributario e nel caso procedere con i necessari adeguamenti (se i versamenti sono carenti, l’ufficio tributario procede con l’integrazione; se sono eccedenti, l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate restituisce le somme versate non dovute all’ufficio tributario).
Solo dal momento in cui l’esito positivo del controllo viene reso noto telematicamente al cessionario egli potrà operare la detrazione dell’IVA.
Fattura elettronica senza addebito d’imposta
Nel caso di fattura elettronica che non riporta l’ammontare dell’IVA dovuta, l’operatore economico italiano che ha ricevuto la fattura tramite il Sistema di Interscambio deve assolvere l’imposta indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche.
Il soggetto italiano deve successivamente annotare le fatture nei registri IVA delle fatture emesse e delle fatture ricevute, secondo le modalità e i termini ordinari.
Fattura cartacea con addebito d’imposta
Nel caso in cui l’operatore economico di San Marino non sia obbligato alla fatturazione elettronica e decida di emettere le fatture cartacee indicando l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, egli deve emettere tali fatture in tre copie, consegnarle all’ufficio tributario insieme ad un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegnare all’ufficio tributario la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA dovuta.
Successivamente, deve trasmettere al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’ufficio tributario. Spetta poi a tale ufficio acquisire i dati relativi alle fatture e versare, entro 15 giorni, le somme ricevute all’Agenzia delle Entrate trasmettendo anche le tre copie delle fatture e dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti di San Marino.
L’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, deve verificare la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati riportati nelle fatture e conserva una copia delle fatture come dimostrazione di avvenuta riscossione del tributo mentre restituisce i restanti documenti all’ufficio tributario. Nel caso di mancata corrispondenza dei versamenti, l’ufficio tributario è tenuto a procedere con gli adeguamenti necessari.
L’operatore economico italiano annota la fattura originale trasmessa dal cedente di San Marino nei registri IVA delle fatture emesse e delle fatture ricevute.
Fattura cartacea senza addebito d’imposta
Nel caso di fattura cartacea senza indicazione dell’ammontare dell’IVA dovuta, i cedenti di San Marino devono emettere fattura in due esemplari e presentare entrambe le fatture all’ufficio tributario insieme ad un elenco riepilogativo in due copie. Una volta che l’ufficio tributario ha vidimato la fattura, i cedenti devono trasmettere al cessionario uno dei due esemplari della fattura.
Dopo tale momento, gli operatori italiani assolvono l’imposta indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore di San Marino e annotano la fattura negli appositi registri.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Per le prestazioni di servizi verso operatori di San Marino, la fattura di cui all’art. 21, co. 6-bis lett. b) del D.P.R. 633/72 può essere emessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio il quale la trasmette all’ufficio tributario sanmarinese per il successivo inoltro al committente.