Nota Informativa 8/2022

Di seguito la sintesi del quadro legislativo attualmente in vigore che disciplina le recenti novità fiscali del Decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022 ed entrato in vigore il 19 novembre 2022 – decreto c.d. Aiuti-quater.

PROROGA CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Con l’articolo 1 viene disposto il riconoscimento anche per il mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti dall’art. 1 del DL 144/2022 (c.d. DL “Aiuti-ter”), relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

  • per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
  • per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
  • per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Viene inoltre prorogato dal 31.3.2023 al 30.06.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare, esclusivamente in compensazione tramite mod. F24, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato:

  • nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • nel mese di dicembre 2022;
  • nel terzo trimestre 2022;

sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’impresa beneficiaria che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

La stessa proroga viene fissata anche per la possibilità di cessione del credito, solo per intero, dei crediti maturati rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre 2022. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 30.06.2023.

Comunicazione

Entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022 dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022. Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.

Tabella riepilogativa

Soggetti Credito d’imposta
1 trimestre 2022 2 trimestre 2022 3 trimestre 2022 ottobre 2022 novembre 2022 dicembre 2022
Imprese energivore 20% 25% 40% 40%
Imprese non energivore 15% 30% 30%
Imprese gasivore 10% 25% 40% 40%
Imprese non gasivore

MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE

Per contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, è prevista la possibilità di rateizzare (fino 36 rate mensili) gli aumenti delle bollette.

Per assicurare la più ampia applicazione della misura, sono introdotte due garanzie SACE:

  • una a favore delle imprese di assicurazione che stipulino, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sul credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia;
  • l’altra sui finanziamenti per i fornitori di energia elettrica e gas.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta a favore delle imprese gasivore / non gasivore ed energivore / non energivore per i periodi corrispondenti.

Le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate possono chiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021.

La misura opera con riferimento ai consumi effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023.

A tal fine, le imprese interessate devono formulare un’istanza ai fornitori, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 19.12.2022).

Requisiti

La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa che aderisce al piano di rateizzazione:

  • non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Se le suddette imprese hanno già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto dall’impresa per i 12 mesi successivi;
  • si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione europea.

L’offerta del fornitore

Il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, deve offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione.

L’obbligo di offrire la proposta di rateizzazione è condizionato:

  • dall’effettivo rilascio della garanzia SACE sui finanziamenti richiesti dai fornitori;
  • dall’effettiva disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo credito a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia.

In caso di inadempimento di 2 rate anche non consecutive, l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.

INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DEL FRINGE BENEFIT 2022

Con una modifica all’art. 12 co. 1 del DL 115/2022, viene innalzata da 600 a 3.000 euro la soglia dei fringe benefit per il 2022.

Resta fermo che sono incluse in tale soglia (oltre al valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti) anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

La deroga riguarda soltanto l’individuazione dei fringe benefit (che non comprende ordinariamente il rimborso delle utenze domestiche) e l’importo soglia (pari ordinariamente a 258,23 euro).

Come già affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 35/2022, non è quindi prevista alcuna deroga al meccanismo di tassazione (e quindi concorrono al reddito di lavoro dipendente) gli importi per l’intero valore in caso di superamento del limite (e non solo la parte eccedente).

Credito d’imposta adeguamento registratori telematici

In considerazione delle novità, apportate dall’art. 18 del DL 36/2022, che interesseranno la c.d. “lotteria degli scontrini”, l’art. 8 del decreto prevede la concessione, ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, di un contributo per l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, da effettuarsi nell’anno 2023.

Tale contributo verrà concesso sotto forma di credito d’imposta e ammonterà al 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento. A copertura della misura, è previsto lo stanziamento di 80 milioni di euro.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante F24 e non sarà soggetto alle limitazioni di carattere generale. Va sottolineato che il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito “con modalità tracciabile”.

Le modalità di attuazione della disposizione verranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data in vigore del DL 176/2022.

SUPERBONUS

Con l’art. 9 del DL 176/2022 si interviene alla disciplina del c.d. “superbonus del 110%”, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, apportando modifiche alle proroghe temporali disposte dalla finanziaria 2022, ai possibili soggetti beneficiari della detrazione “maggiorata” nonché alla rateizzazione dei crediti derivanti dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito.

Modificando il co. 8-bis del citato art. 119, è previsto che gli interventi agevolati, che vengono effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo quattro unità immobiliari, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (sempre nel limite delle due unità immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, beneficino del superbonus nella misura:

  • del 110%, per le spese sostenute, a decorrere dall’1.7.2020, sino al 31.12.2022;
  • del 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • del 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023, tuttavia, non si applica:

  • agli interventi per i quali alla data del 25/11/2022 risulti effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti adottata “in data antecedente al 25.11.2022”, ossia entro il 24.11.2022;
  • agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25/11/2022 risulti presentata istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.

Per le persone fisiche, di cui al co. 9 lett. b) dell’art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, invece, il superbonus continuerebbe a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31.3.2023 (non più quindi soltanto fino al 31.12.2022), a con- dizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

I medesimi soggetti di cui alla sopracitata lett. b) del co. 9, tuttavia, hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2023 se hanno avviato gli interventi a partire dall’1.1.2023, ma a condizione che:

  • il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-bis.1.

Il “reddito di riferimento” va calcolato:

  • considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente presente nel nucleo familiare e dai familiari di cui all’art. 12, TUIR presenti nel nucleo familiare fiscalmente a carico;
  • dividendo la predetta somma dei redditi per una quota determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

Rateizzazione dei crediti

Per gli interventi che danno diritto al superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, è introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.

Tale possibilità è applicabile ai crediti derivanti da comunicazioni di sconto in fattura / cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati.

A tal fine, dovrà essere inviata all’Agenzia un’apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento.

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