LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA – PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N. 166579/2020 DEL 20/04/2020
Con il Provvedimento n. 166579/2020 del 20/04/2020 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:
- a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono adottabili in via facoltativa le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica,
- dal 1° gennaio 2021 tutte le fatture elettroniche e le note di variazione dovranno essere obbligatoriamente predisposte con il nuovo tracciato.
Sono state infatti approvate le nuove specifiche tecniche con cui vengono modificati gli schemi e inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura” rispetto alla normativa fiscale.
Si riepilogano di seguito tutte le novità.
CAMPO “TIPODOCUMENTO”
Nel campo “TipoDocumento” della E-fattura sono stati introdotti nuovi codici per gestire le fattispecie di:
- Integrazione fatture:
TD16 | integrazione per acquisti interni – reverse charge interno |
TD17 | integrazione / autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente |
TD18 | integrazione della fattura del fornitore Ue per acquisto intracomunitario di beni |
TD19 | Integrazione / autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti – art. 17 c. 2 DPR 633/72 |
In merito all’integrazione della fattura con reverse charge si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di procedere all’integrazione del documento cartaceo con l’aliquota IVA e l’imposta e alla “doppia” annotazione, senza transitare dallo SdI. Tale possibilità rimane valida senz’altro fino al 31.12.2020. Dovrà essere chiarito se dall’1.1.2021 l’unica modalità utilizzabile è quella elettronica con l’utilizzo, quindi, obbligatorio dei nuovi “TipoDocumento” citati.
- Emissione di autofattura per regolarizzazione splafonamento per gli esportatori abituali (TD21);
- Estrazioni di beni da deposito Iva in funzione rispettivamente della debenza o meno del tributo (TD22 e TD23);
- Fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24). La fattura va emessa / inviata allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- Fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata allo SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni (triangolari c.d. interne);
- Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni ex art. 36 del DPR n. 633/72 (TD26);
- Fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa art. 2 comma 2 n. 4 e 5 (TD27).
CAMPO “NATURA”
Sono stati introdotti nuovi dettagli per la “Natura delle operazioni”
- non soggette IVA (N2)
- non imponibili IVA (N3)
- reverse charge (N6)
prevedendo la suddivisione in più codici a seconda della tipologia di operazione senza indicazione dell’Iva (si veda Tabella riepilogativa allegata).
A decorrere dall’1.1.2021 non sarà più possibile utilizzare i codici generici sovra citati.
Si segnala che dovrà essere chiarito:
- se per le prestazioni generiche UE ex art. 7-ter DPR 633/72 vada utilizzato il nuovo codice N2.1 dato che in passato l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto la validità del codice N6 (non più utilizzabile da gennaio 2021);
- il codice utilizzabile per le operazioni ex art. 9 DPR 633/72 (non specificato nei nuovi codici in merito alle operazioni non imponibili).
CAMPO “TIPO RITENUTA”
Sono state introdotte nuove codifiche “Tipo Ritenuta” al fine di specificarne la destinazione:
- per il contributo INPS – RT03,
- per Enasarco – RT04,
- per ENPAM – RT05,
- o per altro contributo previdenziale – RT06.
Infine, le nuove specifiche tecniche prevedono:
- l’eliminazione dell’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo che per le fatture è sempre pari a 2 euro;
- l’estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per l’esposizione di sconti/maggiorazioni;
- l’introduzione del nuovo codice “Modalità pagamento” per il PagoPA – MP23.