LA RIFORMA DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI – NOVITA’ IN VIGORE DALL’1/1/2020
PREMESSA
La disciplina IVA europea degli scambi intracomunitari è stata modificata con decorrenza 1 gennaio 2020.
Le cosiddette “quick fixes”, ovvero “soluzioni rapide” sono state introdotte allo scopo di armonizzare le regole vigenti e risolvere quindi delle questioni specifiche che davano luogo ad interpretazioni difformi nei vari Stati membri.
Nella nuova direttiva comunitaria 2018/1910 sono contenute disposizioni riguardanti i seguenti argomenti:
- call-off stock (nella prassi italiana chiamato consignment stock)
- operazioni a catena
- valenza da attribuire al numero di identificazione IVA e iscrizione al VIES
Tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti degli Stati membri entro il 31/12/2019: in Italia non è stato emanato alcun decreto di recepimento e, di conseguenza, tali norme comunitarie non sono suscettibili di immediata applicazione.
Da parte nostra, attenderemo l’emanazione della normativa di recepimento da parte del legislatore nazionale per redigere un documento informativo sui contenuti di tali novità; tuttavia, evidenziamo che potrebbero nel frattempo verificarsi disallineamenti tra le norme dei Paesi membri che hanno recepito le disposizioni della direttiva e le norme nazionali, pertanto rimaniamo a disposizione per fornire assistenza agli operatori nazionali che si trovassero coinvolti in operazioni con controparti residenti in tali Paesi.
Il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, che ha introdotto disposizioni relative alla prova delle cessioni intracomunitarie, è invece direttamente applicabile in Italia, così come negli altri Stati membri, a partire dall’1/01/2020.
Di seguito vengono descritte tali nuove disposizioni.
1. LA PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
In base alla normativa nazionale, affinché una cessione di beni ad un soggetto comunitario possa essere qualificata come una cessione intracomunitaria e di conseguenza non imponibile IVA è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
- l’operazione deve avvenire tra due soggetti passivi d’imposta,
- deve trattarsi di cessione a titolo oneroso di un bene materiale
- deve comportare l’acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene medesimo,
- il bene ceduto deve essere spedito o trasportato in altro Stato comunitario.
Fino al 31/12/2019 né la normativa comunitaria né quella nazionale avevano specificato in che modo dovesse essere provato che il trasporto o la spedizione di beni in un altro Stato membro fossero effettivamente avvenuti. In tale contesto di vuoto normativo, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito alcuni chiarimenti tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione.
Le maggiori incertezze naturalmente riguardano le spedizioni “franco fabbrica” (o “ex works”) nelle quali il cedente non controlla la fase del trasporto.
Il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912 è stato emanato per colmare tale vuoto normativo: esso ha introdotto il nuovo art. 45-bis nel Regolamento UE 282/2011 con l’effetto di stabilire una presunzione relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità.
La norma prevede, ai fini dell’applicazione della non imponibilità IVA per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano stati trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità,
distinguendo il caso in cui:
- i beni vengano spediti o trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto;
- i beni vengano spediti o trasportati dal cessionario, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto.
Di seguito, si riportano gli elementi di prova elencati nel suddetto Regolamento:
– ELEMENTI DI PROVA DI CUI ALLA LETTERA A) DEL REGOLAMENTO
- documento di trasporto o lettera CMR firmata (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- polizza di carico;
- fattura relativa al trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
– ELEMENTI DI PROVA DI CUI ALLA LETTERA B) DEL REGOLAMENTO
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
- documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Nel caso 1. (spedizione a carico del cedente) si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro della UE qualora il cedente sia in possesso:
- di almeno due degli elementi di prova, non contraddittori, di cui alla “lettera A”, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente,
oppure - di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui alla “lettera A”, in combinazione con uno degli elementi di prova, non contraddittori, di cui alla “lettera B”, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente.
Nel caso 2. (spedizione a carico del cessionario, cioè “franco fabbrica”) si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro della UE qualora il cedente sia in possesso:
1. di una dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta deve indicare:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
2. nonché di almeno due degli elementi di prova di cui alla “lettera A”, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente, oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla “lettera A” in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla “lettera B”, che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti diverse dal venditore e dall’acquirente, indipendenti l’una dall’altra.
L’Amministrazione Finanziaria può disconoscere la non imponibilità della cessione se in possesso di prove sufficienti che dimostrino che i beni non sono stati spediti o trasportati in altro Stato membro: la presunzione prevista dalla nuova disposizione è quindi una presunzione relativa.
2. I REGISTRI DEI BENI IN REGIME DI CALL-OFF STOCK
Come accennato nella premessa, la nuova direttiva comunitaria ha introdotto una disciplina omogenea in materia di call-off stock ed in particolare ha disposto che, in presenza di un contratto di questo tipo (in Italia chiamato “consignment stock”), una cessione ed un acquisto intracomunitari si considerino perfezionati, ai fini IVA, al momento del prelievo dei beni da parte dell’acquirente. In tal modo VIENE MENO L’OBBLIGO PER IL CEDENTE DEI BENI DI IDENTIFICARSI NELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE degli stessi.
A tal fine, il Regolamento 2018/1912 ha introdotto l’articolo 54-bis nel Regolamento 2011/282, come detto già in vigore dall’1/01/2020, che elenca le informazioni che devono essere contenute nei suddetti registri; di seguito si espongono le principali.
1. Registro del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock:
- lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;
- il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;
- lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione IVA del depositario, l’indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all’arrivo, e la data di arrivo dei beni al deposito;
- il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito.
2. Registro del soggetto passivo destinatario della cessione dei beni in regime di call-off stock:
- il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;
- la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
- la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
- la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data in cui ha luogo l’acquisto intracomunitario di beni;
- la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo.