Di seguito una sintesi del quadro legislativo attualmente in vigore che disciplina le recenti novità fiscali a seguito dell’entrata in vigore il 30.12.2022 del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe” pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303) ed. in seguito alla conversione in legge del DL 176/2022 (c.d. Aiuti-quater convertito con la Legge n. 6 del 13.1.2023 pubblicata in G.U. il 17.01.2023), in vigore dal 18.01.2023.
ULTERIORE PROROGA DELLA DICHIARAZIONE IMU PER IL 2021
L’articolo 3, comma 1, del DL 198/2022 differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.06.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita:
- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU per il 2021.
Per i soggetti diversi dagli enti non commerciali, la dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta da versare.
RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
L’articolo 3, comma 9, del DL 198/2022 ha modificato l’articolo 6, comma 1, DL n. 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”) estendendo alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2022 la non applicabilità delle seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:
- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Di conseguenza gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027. Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Esercizi a cavallo
La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data.
ESTENSIONE AL BILANCIO 2023 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
L’articolo 3, comma 8, del DL 198/2022 prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023, vale a dire, per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2023.
A fronte della sospensione, restano fermi:
- l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020);
- specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020).
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Modalità applicative
Operativamente, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.
PROROGA AL 2024 DEL CONTRIBUTO PER LE COLONNINE DI RICARICA
L’articolo 12, comma 3, del DL 198/2022 ha esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, di cui all’art. 2 co. 1 lett. f-bis) del DPCM 6.4.2022.
Il contributo è riconosciuto (fino ad esaurimento delle risorse disponibili) in misura pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell’infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:
- 1.500,00 euro per persona fisica richiedente;
- 8.000,00 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Risultano ancora da adottare le disposizioni attuative per l’accesso a tale contributo.
Alternatività con il “superbonus”
In alternativa al contributo in esame, per l’installazione delle colonnine di ricarica negli edifici rimane comunque ferma la possibilità di accedere al “superbonus”, a sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020, in quanto intervento trainato (da eseguirsi congiuntamente a uno degli interventi di efficienza energetica trainanti di cui all’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, entro i limiti temporali per l’accesso al “superbonus”).
PROROGA DEL TERMINE DI UTILIZZO / CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS RELATIVI AL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022
L’articolo 1 ai commi 3 e 4 del decreto 176/2022 aveva prorogato dal 31.3.2023 al 30.06.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare, esclusivamente in compensazione tramite mod. F24, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato:
- nel terzo trimestre 2022;
- nel quarto trimestre 2022;
sia in caso di utilizzo “diretto” in F24 da parte dell’impresa beneficiaria che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi (cfr. ns. nota informativa n. 8/2022).
La stessa proroga veniva fissata anche per la possibilità di cessione del credito, solo per intero, dei crediti maturati rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre 2022.
Ora, con una modifica apportata in sede di conversione in legge del DL 176/2022 è stata prevista la proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023 del termine per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 e della possibilità di cessione del credito ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, in merito ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale relativi:
- al terzo trimestre 2022;
- al quarto trimestre 2022.
Si ricorda che in generale:
- sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione;
- l’utilizzo parziale del credito d’imposta tramite il modello F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.
Tabella riepilogativa aggiornata
Soggetti | Crediti di imposta | ||
3 trimestre 2022 | 4 trimestre 2022 | 1 trimestre 2023 | |
Imprese energivore | 25% | 40% | 45% |
Imprese non energivore | 15% | 30% | 35% |
Imprese gasivore | 25% | 40% | 45% |
Imprese non gasivore | |||
Scadenza utilizzo/cessione | 30/09/2023 | 30/09/2023 | 31/12/2023 |