Nota Informativa 10/2020

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO BENI NUOVI (ART. 1 COMMI DA 184 A 197 L. 160/2019) RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Le ricordiamo che l’art. 1, commi 184-197, della c.d. Legge di Bilancio 2020 ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati agli investimenti in beni strumentali, modificando la natura dell’agevolazione da un meccanismo di variazione fiscale in diminuzione dalle imposte sui redditi (c.d. maxi / iper ammortamento) ad un nuovo credito d’imposta (rif. ns Circolare 2/2020).

Tale credito trova applicazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture ubicate in Italia purché effettuati:

  • dall’1/1/20 al 31/12/20;

ovvero

  • entro il 30/6/21 a condizione che entro il 31/12/20 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

 INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Con l’intenzione di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi sono riconosciuti i seguenti vantaggi per gli investimenti in:

  • beni materiali strumentali 4.0 (compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di 10 milioni di euro;
  • beni immateriali strumentali 4.0 (compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000 euro;
  • beni materiali strumentali ordinari è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile

  • esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali,
  • a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni strumentali 4.0, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni ordinari.

DOCUMENTAZIONE

Tale disciplina impone al beneficiario del credito d’imposta specifici oneri documentali:

  1. al fine di usufruire dell’agevolazione è necessario conservare, a pena di revoca, la relativa documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile
    • pertanto, le fatture / altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere la dicitura della norma agevolativa, ossia espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della L. n. 160/2019 – ad esempio “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito di imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge 27 dicembre 2019 n. 160”
  2. con riferimento ai beni strumentali 4.0 è altresì necessario:

à predisporre una perizia tecnica semplice/attestato di conformità (per i beni di costo unitario superiore a 300.000 euro) ovvero una dichiarazione del legale rappresentante (per i beni di costo unitario pari o inferiore a 300.000 euro)  attestante che il bene possiede le caratteristiche di cui alle Tabelle A e B L. 232/2016 e che è interconnesso;

à presentare la comunicazione al MISE, utilizzando apposito modello (da definire con Decreto di prossima emanazione).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con alcune risposte a specifici interpelli (Risposte Interpelli Agenzia Entrate del 5/10/20 n. 438 e 439), ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla possibilità di regolarizzare la fattura relativa all’acquisto del bene/canone di leasing qualora non riporti il riferimento alla norma agevolativa di cui al punto 1.

Le modalità di regolarizzazione sono differenziate a seconda che la fattura emessa dal fornitore del bene sia cartacea (casi perlopiù relativi ad acquisti da soggetti non residenti o da soggetti che usufruiscono di regimi agevolati) o elettronica:

FATTURA CARTACEA FATTURA ELETTRONICA
In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, la dicitura del riferimento normativo può essere riportata dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. In relazione alle fatture elettroniche il beneficiario in alternativa può:
  • stampare una copia cartacea riportando il riferimento normativo con scritta indelebile (o timbro) e conservare la stessa fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta;
  • provvedere all’integrazione elettronica da allegare all’originale della fattura elettronica e da conservare unitamente a quest’ultimo. L’acquirente può – senza procedere alla materializzazione analogica della fattura – predisporre un altro documento elettronico, da allegare al file della fattura, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa e inviarlo allo SdI.

I suddetti interpelli chiariscono, infine, che la regolarizzazione dei documenti di acquisto deve essere effettuata, per opera del contribuente beneficiario del credito d’imposta, prima che vengano avviate attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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