Nota Informativa 2/2021

CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI – RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 3/E/2021 DEL 13/01/2021

Con la pubblicazione della risoluzione n. 3/E/2021 del 13.01.2021 sono stati istituiti i codici tributo ai fini della fruizione in compensazione dei seguenti crediti d’imposta:

– investimenti in beni strumentali ex art. 1 commi 184-197 L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
– investimenti in beni strumentali ex art. 1 commi 1051-1063 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Non si applicano i limiti annuali di compensazione di cui all’art. 1 co. 53 L. 244/2007 (euro 250.000 annui) e di cui all’art. 34 L. 388/2000 (euro 700.000 annui) e non si applica la preclusione all’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro di cui all’art. 31 D.L. 78/2010.

CREDITI DI IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI LEGGE DI BILANCIO 2020

La previgente disciplina del credito d’imposta beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 trova applicazione, ai sensi dell’art. 1 co. 185 L. 160/2019, ai seguenti investimenti:

– effettuati dall’1.01.2020 al 31.12.2020;

– effettuati entro il 30.06.2021 se validamente “prenotati” entro il 31.12.2020.

Considerando le disposizioni generalmente più favorevoli previste nella Legge di Bilancio 2021, in tale ambito, per gli acquisti successivi al 16.11.2020 si consiglia di valutare la rinnovata disciplina, come meglio nel seguito descritta.

Investimenti agevolabili

I crediti d’imposta previsti dalla Legge di Bilancio 2020 sono determinati applicando una specifica percentuale al costo di acquisizione, differenziata in base alla tipologia di bene oggetto di investimento.

Beni materiali “generici” nuovi
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)
6% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000

 

Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)
Fino a € 2,5 milioni 40% del costo
Oltre 2,5 milioni fino a € 10 milioni 20% del costo

 

Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)
15% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 700.000

 

Utilizzo in compensazione

L’utilizzo in compensazione viene ripartito in n quote annuali di pari importo a decorrere dall’1.01 dell’anno successivo alla data di entrata in funzione o interconnessione del bene, ovvero:

  • per investimenti in beni materiali ordinari, ex art. 1 co. 188 L. 160/2019, la compensazione avverrà in 5 quote annuali costanti a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione;
  • per investimenti in beni materiali 4.0 dell’Allegato A annesso alla L. 232/2016, ex art. 1 comma 189, L. 160/2019, la compensazione avverrà in 5 quote annuali costanti a decorrere dall’anno successivo a quello di interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata dall’anno successivo a quello di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per i beni ordinari;
  • per investimenti in beni immateriali 4.0 dell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, ex art. 1 co. 190 L. 160/2019, la compensazione avverrà in 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno successivo a quello di interconnessione.
    Con l’istituzione dei codici tributo è dunque ora possibile compensare la prima quota annuale di credito d’imposta per investimenti effettuati ed entrati in funzione o interconnessi nel 2020 e ricadenti nella disciplina previgente della L. 160/2019.

Di seguito si riepilogano i codici tributo istituiti per il credito d’imposta suddetto ex Legge di Bilancio 2020:

TIPOLOGIA

BENE

CODICE TRIBUTO ANNO DI RIFERIMENTO QUOTE ANNUALI COMPENSAZIONE
Beni materiali ordinari 6932 Anno di entrata in funzione 5
Beni materiali 4.0 6933 Anno di interconnessione 5
Beni immateriali 4.0 6934 Anno di interconnessione 3

 

CREDITI DI IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI LEGGE DI BILANCIO 2021

Con la Legge di Bilancio 2021 le modalità di fruizione del credito sono accelerate, le novità normative trovano applicazione, ai sensi dell’art. 1 co. 1051 L. 178/2020, per i seguenti investimenti:

  • effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022;
  • effettuati entro il 30.06.2023 in caso di valida “prenotazione” entro il 31.12.2022. 

Investimenti agevolabili

I crediti d’imposta previsti dalla Legge di Bilancio 2021 sono così determinati:

Beni materiali e immateriali “generici” nuovi
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10% del costo

15% per strumentali e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile

6% del costo

 

Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo

 

Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A
Importo investimento Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2,5 milioni 50% del costo 40% del costo
Superiore a € 2,5 milioni fino a € 10 milioni 30% del costo 20% del costo
Superiore a € 10 milioni fino a € 20 milioni 10% del costo 10% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo

 

Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
20% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

 

Utilizzo in compensazione

Le nuove regolare di fruizione prevedono un utilizzo in compensazione ripartito in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione o interconnessione del bene.

È ammessa la fruizione in un’unica quota annuale per i soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, limitatamente ai seguenti investimenti:

  • in beni strumentali materiali e immateriali ordinari, inclusi gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile ex art. 18 L. 81/2017;
  • effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

Più dettagliatamente:

  • per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, ex art. 1 co. 1054 e 1055 L- 178/2020, la compensazione avverrà in 3 quote annuali costanti (eventualmente in un’unica soluzione nelle fattispecie sopra esposte) a decorrere dall’anno di entrata in funzione;
  • per investimenti in beni materiali 4.0 dell’allegato A annesso alla L. 232/2016, ex art. 1 co. 1056 e 1057 L. 178/2020, la compensazione avverrà in 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno di interconnessione con facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per beni ordinari;
  • per investimenti in beni immateriali 4.0 dell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, ex art. 1 co. 190 L. 160/2019, compensazione in 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno di interconnessione.

È dunque ora possibile compensare la prima quota annuale del credito d’imposta per gli investimenti effettuati entrati in funzione o interconnessi a fine 2020 o a inizio 2021 ricadenti nella nuova disciplina.
Si riepilogano i codici tributo istituiti:

TIPOLOGIA

BENE

CODICE TRIBUTO ANNO DI RIFERIMENTO QUOTE ANNUALI COMPENSAZIONE
Beni materiali ordinari 6935 Anno di entrata in funzione 3 ridotte a 1 per soggetti con ricavi o
compensi < 5 milioni di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Beni materiali 4.0 6936 Anno di interconnessione 5
Beni immateriali 4.0 6937 Anno di interconnessione 3

 

Sono riproposte le previsioni in tema di oneri documentali a carico dei beneficiari del credito.

In particolare, è necessario:

  • conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
  • nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0”, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai citati Allegati “A” e “B” annessi alla Legge di Bilancio 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale della perizia o dell’attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.

Si ricorda, infine, che per entrambi le discipline le fatture / documenti relative agli investimenti in esame devono riportare, a pena di revoca, l’espresso riferimento alla disposizione normativa agevolativa utilizzata dal contribuente (“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019” o “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”).

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