Nota Informativa 3/2023

Di seguito una sintesi del quadro legislativo attualmente in vigore che disciplina le recenti novità fiscali a seguito della conversione del DL n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”) con la Legge n. 14/2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.2.2023 n. 49 ed entrata in vigore il 28.2.2023 e della conversione del Decreto-legge n. 5/2023 (c.d. “Decreto Trasparenza”) con la Legge n. 23/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023 ed entrata in vigore il 16 marzo.

PROROGA DELLA DICHIARAZIONE IMU PER IL 2021

Viene confermata la proroga dal 31.12.2022 al 30.6.2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 e alle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta per il 2021).

Viene pertanto fatto coincidere il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all’anno 2021) con il termine “ordinario” per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all’anno 2022).

ESTENSIONE AL BILANCIO 2023 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

È confermata la riproposizione della possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (per i soggetti “solari” nel bilancio 2023) a prescindere dal “comportamento” tenuto o che si terrà nel bilancio 2022.

Tale proroga opera a favore di coloro che hanno usufruito o che usufruiranno al 100% della sospensione dell’ammortamento 2022 o di coloro che hanno effettuato o effettueranno, anche parzialmente, l’ammortamento 2022.

Ricordiamo che nella predisposizione dei bilanci attualmente in fase di chiusura relativi all’esercizio “solare” 2022 (e per quelli a cavallo, con esercizio in corso al 31 dicembre 2022) è possibile sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali ricorrendo al regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis e seguenti del DL n. 104/2020.

STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2022

È confermata l’estensione alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2022 in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE

L’art. 3, comma 10-bis, proroga al 30.6.2023 (anziché 31.3.2023) il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

Per tali soggetti la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale.

È prorogata anche l’operatività della disposizione introdotta dall’art. 35-bis co. 1 del DL 144/2022, pertanto la garanzia all’80% opera anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall’1.12.2022 al 30.6.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021.

PROROGA SOSPENSIONE TERMINI PRIMA CASA

Vengono sospesi i termini collegati con le agevolazioni “prima casa” dall’1.4.2022 al 30.10.2023. Si ricorda che l’art. 24 del DL 23/2020 (a seguito di diverse proroghe) aveva sospeso i suddetti termini dal 23.2.2020 al 31.3.2022.

Termini oggetto di sospensione

In concreto la sospensione riguarda:

  • il termine di 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato;
  • il termine di un anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni;
  • il termine di un anno tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98). La sospensione concerne anche i termini dell’agevolazione prima casa “under 36” (in quanto sono i medesimi dell’agevolazione “prima casa”).

Effetti della sospensione

La novità comporta che i termini siano nuovamente “bloccati” dall’1.4.2022 al 30.10.2023. La nuova norma espressamente sancisce che:

  • sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia, per il mancato rispetto dei termini di prima casa, alla data di pubblicazione della legge di conversione del Milleproroghe;
  • non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato.

COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI EDILIZI

I soggetti che intendono optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi delle detrazioni spettanti per le spese relative ad interventi edilizi / di riqualificazione e risparmio energetico di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 sono tenuti a presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita Comunicazione entro il 16.3 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle predette spese, ovvero, in caso di cessione delle rate residue di detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

ASSEMBLEE “A DISTANZA”

In sede di conversione sono prorogate, fino alle assemblee tenute entro il 31.7.2023, le disposizioni previste dall’art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”. In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • si prevede nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
  • le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.

Non è stata disposta alcuna proroga al termine ordinario di approvazione del bilancio 2022 che resta confermato al 30.4.2023 per le società con esercizio solare (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), salvo il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 2364 comma 2 del Codice Civile per l’approvazione entro 180 giorni.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

È stato prorogato al 30.11.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti per i quali entro il 31.12.2022 è avvenuto il versamento dell’acconto minimo del 20% e l’accettazione dell’ordine da parte del venditore (c.d. “prenotazione”).

Beni “ordinari”

Viene prorogato al 30.11.2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “ordinari” (materiali e immateriali) “prenotati” entro il 31.12.2022, in modo da beneficiare del credito d’imposta nella misura del 6% nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali (art. 1 co.1055 della L. 178/2020).

Beni materiali “4.0”

Viene prorogato dal 30.9.2023 al 30.11.2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0” (di cui all’Allegato A alla L. 232/2016) “prenotati” entro il 31.12.2022.

Per tali investimenti è possibile beneficiare del credito d’imposta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 co. 1057 della L. 178/2020).

Si ricorda che:

  • per gli investimenti in beni generici, il 31.12.2022 rappresentava il termine entro il quale effettuare ovvero prenotare (con effettuazione entro il 30.11.2023) gli investimenti al fine di poter usufruire del credito d’imposta.
  • per i beni “Industria 4.0” il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati nel 2023, 2024 e 2025 (ovvero 30.6.2026) sia pure in misura ridotta (20% – 10% – 5% a seconda dell’ammontare dell’investimento).

PUBBLICITÀ SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI

Il Legislatore ha introdotto l’obbligo di “pubblicità” (in Nota integrativa / proprio sito Internet / portale associazione di categoria) delle sovvenzioni / contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente di importo pari o superiore a € 10.000.

In base all’art. 1, comma 125-ter, Legge n. 124/2017 “a partire dal 1° gennaio 2020”, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione:

  • della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
  • della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.

Tale previsione:

  • per il 2021, è stata differita dapprima all’1.1.2022 (art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021) e poi all’1.7.2022 (art. 1, comma 28-ter, DL n. 228/2021);
  • per il 2022, è stata differita all’1.1.2023 (art. 3-septies, DL n. 228/2021).

In sede di conversione, per il 2023, la predetta disposizione è stata differita all’1.1.2024.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI ESTESE AGLI ENTI TERRITORIALI

Con un emendamento introdotto in sede di conversione è riconosciuta agli enti territoriali la facoltà di deliberare entro il 31.3.2023 l’applicazione delle norme previste per:

  • la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 206 della L. 197/2022);
  • la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 1 co. 213 della L. 197/2022);
  • regolarizzare il pagamento di rate dovute in relazione ad istituti deflativi (secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 219 – 221 della L. 197/2022).

Le delibere acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

A seguito della delibera, le liti in cui sia parte un ente territoriale potranno, alternativamente, essere definite mediante:

  • conciliazione giudiziale;
  • rinuncia agevolata in Cassazione;
  • definizione della lite pendente ex art. 1 co. 205 della L. 197/2022.

STRALCIO RUOLI FINO A €1.000

È prorogata dal 31.3.2023 al 30.4.2023 la data in cui interviene l’annullamento automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 di importo residuo, all’1.1.2023, non superiore a € 1.000.

È previsto che gli enti territoriali che entro il 31.1.2023 non abbiano già deliberato di non annullare i ruoli ex art. 1 co. 222 della L. 197/2022 relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015, di importo residuo all’1.1.2023 fino a 1.000 euro, entro il 31.3.2023 possono deliberare:

  • di non aderire allo stralcio dei ruoli ex art. 1 co. 227 e 228 della L. 197/2022;
  • lo stralcio integrale dei medesimi, applicando la disciplina prevista per l’annullamento dei ruoli delle Amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali.

L’annullamento si perfeziona al 30.4.2023 e fino ad allora è sospesa la riscossione di tali carichi.

In caso di mancata adozione di tale Provvedimento, lo stralcio opera limitatamente alle somme

dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, con esclusione di quanto dovuto a titolo di capitale e delle somme a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute (trattasi, di fatto, di uno stralcio parziale).

I contribuenti possono verificare sul sito istituzionale se l’ente ha deciso di aderire a tale facoltà.

BONUS CARBURANTE DIPENDENTI 2023

In seguito alla conversione del c.d. “Decreto Trasparenza” con la Legge n. 23/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023 ed entrata in vigore il 16 marzo, è stata confermata la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti, anche nel periodo 1.1.2023 – 31.12.2023, buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, esenti ai fini della determinazione del reddito, fino ad un massimo di € 200. Resta fermo quanto disposto dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, TUIR che fissa il limite di esenzione dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti nel limite di € 258,28 e il cui superamento comporta la tassazione dell’intero importo erogato.

Il limite di € 200 è aggiuntivo rispetto a quello di € 258,28 e il suo superamento comporta la tassazione dell’intero valore del buono. Di conseguenza analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e servizi prestati di valore complessivamente superiore a € 258,23, anche il buono carburante, il cui valore superi la soglia di € 200, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.

Dal punto di vista soggettivo l’agevolazione in esame riguarda i datori di lavoro che rientrano nell’ambito del settore privato compresi gli Enti pubblici economici.

In sede di conversione è stata prevista la rilevanza del bonus in esame ai fini contributivi. Lo stesso, pertanto, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ma concorre al reddito contributivo / previdenziale a prescindere dal superamento del limite di 200 euro.

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