DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI – SCADENZA 31/03/2023
Di seguito una sintesi relativa alla sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022 (già richiamata nella nostra circolare n. 1 del 2023) per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza dell’attività di accertamento (per le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, sono differiti di 2 anni i termini di notifica degli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni e pertanto la stessa può avvenire entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione).
In base alla normativa (art. 1, commi da 166 a 173 della Legge 197/2022 – legge finanziaria 2023), sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi”.
Secondo la Circolare dell’Agenzia Entrate n. 2/E del 27.1.2023 le violazioni oggetto di definizione sono:
- “tendenzialmente” quelle per le quali le relative sanzioni sono previste entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, “non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione”;
- rappresentate dalle “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”. In caso contrario la violazione sarebbe “meramente formale” e come tale non sanzionabile ex art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/97.
Soggetti interessati
La regolarizzazione delle infrazioni / inosservanze / omissioni di natura formale è consentita a tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, compresi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, in base a specifiche disposizioni, alla comunicazione dei dati relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti.
Esclusioni
Dalla regolarizzazione sono escluse a titolo esemplificativo:
- le violazioni sostanziali, ossia quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile / imposta / versamento del tributo;
- le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) all’1.1.2023;
- le violazioni meramente formali in quanto non sanzionabili ex artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del DLgs. n. 472/97;
- le violazioni, benché formali, relativi a comparti impositivi diversi da imposte sui redditi e IVA, come ad esempio l’imposta di registro, di successione ecc.;
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero (ad esempio la compilazione del quadro RW e l’IVIE / IVAFE);
- le violazioni riferite alle comunicazioni richieste per il perfezionamento di opzioni / accesso ad agevolazioni fiscali per le quali non è sufficiente il solo comportamento concludente e la cui regolarizzazione può essere effettuata tramite la c.d. “remissione in bonis” entro il termine della prima dichiarazione utile, con il versamento della sanzione fissa pari a € 250 (ad esempio la tardiva / omessa presentazione della comunicazione all’ENEA).
Tabella Riepilogativa
Si riepilogano in forma tabellare le principali sanzioni previste dall’ordinamento, tenendo presente che la definizione, in ogni caso, è ammessa nella misura in cui dalla violazione non sia emersa una maggiore imposta da pagare.
Fattispecie | Regolarizzazione |
Versamento
€ 200 |
Rimozione irregolarità | ||
Violazioni meramente formali | NO | — | — | ||
LIPE omessa / irregolare |
IVA assolta |
SI |
SI |
NO (se dati confluiti nel mod. IVA) | |
con effetto su determinazione / versamento IVA | NO | — | — | ||
Mod. INTRA omesso / irregolare / incompleto | SI | SI | SI | ||
VIES omessa iscrizione | SI | SI | SI | ||
Spesometro / esterometro | SI | SI | SI | ||
Reverse charge irregolare (in assenza di frode) | IVA assolta | SI | SI | NO | |
violazione con effetto su versamento IVA | NO | — | — | ||
Reverse charge omesso | SI | SI | SI (*) | ||
Violazione obblighi documentazione / registrazione operazioni imponibili IVA | non ha inciso sulla liquidazione dell’imposta | SI | SI | NO | |
ha inciso sulla liquidazione dell’imposta |
NO |
— |
— |
||
Violazione obblighi documentazione / registrazione operazioni non imponibili / esenti / non soggette IVA | non ha inciso neanche sulla determinazione del reddito |
SI |
SI |
NO |
|
ha inciso sulla determinazione del reddito |
NO |
— |
— |
||
Detrazione IVA per applicazione aliquota superiore a quella dovuta, assolta dal cedente / prestatore | SI | SI | NO | ||
Tardiva presentazione garanzia fideiussoria liquidazione IVA di gruppo | NO | — | — | ||
Mancata regolarizzazione da parte dell’acquirente / committente per mancata emissione fattura / emissione fattura irregolare da parte del cedente / prestatore |
NO |
— |
— |
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Erronea compilazione dichiarazioni d’intento che ha determinato l’annullamento (anziché l’integrazione) della dichiarazione precedentemente trasmessa |
SI |
SI |
|||
Omessa restituzione dei questionari a seguito di controlli inviati dall’Agenzia / da altri soggetti autorizzati o incompleta / non veritiera compilazione degli stessi | SI | SI | SI | ||
Omessa / irregolare comunicazione inizio / variazione attività | SI | SI | SI | ||
Invio STS omesso / tardivo | SI | SI | |||
Tardivo invio dichiarazioni da parte dell’intermediario | SI | SI | |||
Omesso invio dichiarazioni da parte dell’intermediario | NO | — | — | ||
Visto di conformità omesso / irregolare / apposto da soggetto non abilitato | NO | — | — | ||
Omessa comunicazione proroga / risoluzione contratto di locazione soggetto a cedolare secca | SI | SI | SI | ||
Irregolarità / omissioni da parte di operatori finanziari | SI | SI | |||
Omessa presentazione dichiarazioni da parte del contribuente (anche se imposta a credito) | NO | — | — | ||
Omessa presentazione mod. studi di settore | NO | — | — | ||
Indicazione cause inapplicabilità / esclusione insussistenti da studi di settore | NO | — | — | ||
Omesso esercizio nella dichiarazione annuale di opzioni se è stato tenuto un comportamento concludente al regime contabile / fiscale scelto (**) |
SI |
SI |
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Omessa presentazione CU | NO | — | — | ||
Anticipazione ricavi / posticipazione costi in violazione del principio di competenza |
non ha inciso sull’imposta dovuta |
SI |
SI |
NO |
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ha inciso sull’imposta dovuta |
NO |
— |
— |
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Irregolare tenuta / conservazione scritture contabili | non ha inciso sull’imposta dovuta | SI | SI | SI | |
ha inciso sull’imposta dovuta | NO | — | — | ||
Indicazione di componenti negativi indeducibili (da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti) | NO | — | — | ||
Omessa presentazione mod. F24 “a zero” | NO | — | — | ||
Tardiva emissione fatture correttamente incluse nella liquidazione IVA di riferimento | SI | SI | NO | ||
Omesso invio dei corrispettivi giornalieri correttamente memorizzati e inclusi nella liquidazione di riferimento | SI | SI | NO | ||
Versamenti
Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”. Quindi la regolarizzazione può essere effettuata con riferimento ad uno o più periodi di imposta.
I versamenti devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024. Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2023.
In merito alla compilazione del modello F24 (sezione Erario):
- va riportato il codice tributo TF44 – REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI;
- nel campo “rateazione/Regione/prov./Mese rif.” va indicato se il pagamento è rateale o in unica soluzione (“0102” per il pagamento della prima rata e “0202” per il pagamento della seconda rata; “0101” per il pagamento in un’unica soluzione);
- quale “anno di riferimento”, deve essere riportato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione. Va evidenziato che: per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, va riportato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni (così, in caso di regolarizzazione relativa al periodo d’imposta 1.7.2021 – 30.6.2022, va riportato “2022”).
Rimozione della violazione
La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione entro il 31.3.2024.
È necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel rinvio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l’inesattezza sia stata recepita in dichiarazione.
Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni rimosse.
Omessa rimozione della violazione
Il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 punto 2.6 specifica che se il contribuente, “per giustificato motivo”, non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, “la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato”.
Rimozione “non necessaria”
La “rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”.
Ovviamente si tratta di parametri non ben definiti, pertanto è sempre opportuno rimuovere la violazione laddove possibile, onde evitare contestazioni. A titolo esemplificativo non è richiesta la rimozione per le seguenti violazioni:
- violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;
- addebito all’acquirente / committente di un’IVA in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta; in tal caso l’acquirente che ha detratto l’imposta è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell’art. 6, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. n. 471/97 e conserva il diritto alla detrazione;
- violazioni in materia di reverse charge, sanzionate dal citato art. 6, commi 9-bis.1 e 9-bis.2, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione / frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
- omessa presentazione delle LIPE, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.
Contenziosi in corso
La presenza di un contenzioso sulla violazione che si intende definire non osta alla definizione; ove questa si perfezioni, il processo verrà dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, come prevede l’art. 46 del DLgs. 546/92.
Tra la definizione in oggetto e la definizione delle liti ai sensi dell’art. 1 co. 186 e ss. della L. 197/2022 sussiste alternatività.