Con la presente nota informativa si comunicano alcune novità in materia di fatturazione elettronica.
L’informativa riporta, inoltre, una panoramica delle modifiche apportate al sistema delle sanzioni tributarie a seguito della pubblicazione del D.Lgs 87/2024.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Nuovo codice TD29 per la fattura elettronica
Con la pubblicazione delle nuove specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate è stato introdotto un nuovo codice “Tipo Documento”, ovvero “TD29”.
Questo nuovo tipo di documento dovrà essere utilizzato nel caso si intenda comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione a partire dall’1/04/2025.
Trova così soluzione la questione relativa alle modalità con le quali va presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del D. Lgs. 471/97.
Attualmente, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto sanzioni” (D. Lgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di “denuncia” prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare” (non è più richiesto il versamento dell’imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
Lo stesso art. 6 comma 8 del D. Lgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.
Stando alla nuova versione delle specifiche tecniche, si apprende, dunque, che detto strumento sarà rappresentato dal Sistema di Interscambio a cui il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice “TD29”, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario committente, infatti, il file verrebbe scartato).
Il codice “TD20”, per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia”, resta ancora utilizzabile:
– in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del D.Lgs. 471/97);
– nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando a fronte di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale.
Non sono state modificate, infatti, le modalità di regolarizzazione delle violazioni testé descritte.
In assenza di indicazioni sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, la circostanza che le nuove specifiche tecniche entrino in vigore dal prossimo 1° aprile 2025, lascia dubbi in ordine al corretto comportamento da utilizzare fino al 31 marzo 2025.
Potrebbe dedursi, infatti, che l’Amministrazione finanziaria abbia implicitamente inteso suggerire di continuare a utilizzare il codice “TD20”, che, fino al 31 marzo 2025, potrebbe ancora riferirsi alle ipotesi di cui all’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/97.
Si attendono chiarimenti ufficiali in merito.
Introduzione del Regime Fiscale “RF20”
Il nuovo regime permette l’identificazione, attraverso l’invio allo SDI dei documenti in formato elettronico, del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72).
Fattura semplificata – eliminazione della soglia
È stata eliminata la soglia massima di 400 euro stabilita per le fatture semplificate, nel caso in cui il cedente/prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Il limite era stato stabilito per semplificare il processo di fatturazione per operazioni di importo ridotto. Fino al 31 dicembre 2024, le fatture semplificate potevano essere emesse per operazioni non superiori a 400 euro, inclusa l’IVA.
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2025, questo limite è stato eliminato per i titolari di partita IVA in regime forfettario, grazie al recepimento della direttiva europea 2020/285.
RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE (D.LGS 87/2024)
Panoramica generale
Il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 – in attuazione della legge delega per la riforma fiscale – mira a riformare complessivamente il sistema sanzionatorio tributario, riducendo l’afflittività delle sanzioni e rendendo il sistema repressivo più proporzionato rispetto alla gravità delle violazioni commesse.
Sono state apportate variazioni sia alle sanzioni amministrative (D.Lgs. 471 e 472 del 1997) che a quelle penali (reati tributari di cui al D.Lgs 74 del 2000).
Il c.d. decreto sanzioni si applica alle violazioni commesse a partire dall’1/09/2024.
Modifiche al D.Lgs. 471/1997: sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi
Il decreto sanzioni apporta una riduzione delle misure edittali, disciplinando in particolar modo le c.d. violazioni dichiarative (omessa, infedele e ritardata presentazione della dichiarazione).
Di seguito, si presenta un riepilogo delle principali novità introdotte al D.Lgs. 471/1997.
| Violazione | Norma di riferimento | Sanzione previgente | Sanzione attuale |
| Omessa dichiarazione (imposte sui redditi ed IRAP) | Art. 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997 |
120% – 240% (minimo 250€) |
120%* (minimo 250€) |
| Infedele dichiarazione (imposte sui redditi ed IRAP) | Art. 1, comma 2 D.Lgs. 471/1997 |
90% – 180% | 70%** (minimo 150€) |
| Infedele dichiarazione realizzata mediante documentazione falsa o operazioni inesistenti | Art. 1, comma 3, D.Lgs. 471/1997 | 135% – 270% | 105% – 140% |
| Omessa o infedele dichiarazione relativa a redditi prodotti all’estero | Art. 1, comma 8, D.Lgs. 471/1997 | 120% – 240% | Abrogata |
| Omessa dichiarazione del sostituto d’imposta | Art. 2, comma 1, D.Lgs. 471/1997 |
120% – 240% (minimo 250€) |
120%* (minimo 250€) |
* Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti per l’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione del 75%.
** Se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti per l’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione del 50%.
| Violazione | Norma di riferimento | Sanzione previgente | Sanzione attuale |
| Infedele dichiarazione del sostituto d’imposta | Art. 2, comma 2, D.Lgs. 471/1997 |
90% – 180% (minimo 250€) |
70%** (minimo 250€) |
| Infedele dichiarazione del sostituto d’imposta mediante documentazione falsa o condotte fraudolente |
Art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 |
135% – 270% (minimo 250€) |
105% – 140% (minimo 250€) |
| Omessa dichiarazione IVA | Art. 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997 |
120% – 240% |
120%* *** (minimo 250€) |
| Infedele dichiarazione IVA | Art. 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997 |
90% – 180% |
70%** (minimo 150€) |
| Infedele dichiarazione IVA realizzata mediante documentazione falsa o operazioni inesistenti |
Art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997 |
135% – 270% | 105% – 140% (minimo 150€) |
* Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti per l’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione del 75%.
** Se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti per l’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione del 50%.
*** Per soggetti che applicano i regimi speciali di cui all’art. 70.1 (IVA all’importazione) e agli artt. 74 quinquies – 74 septies (Gruppi IVA) D.P.R. 633/1972 si applica la sanzione del 45% (minimo 200€) se la dichiarazione è presentata entro tre anni e la sanzione del 25% (minimo 100€) se è presentata entro l’anno successivo.
| Violazione | Norma di riferimento | Sanzione previgente | Sanzione attuale |
| Richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile in assenza di presupposti | Art. 5, comma 5, D.Lgs 471/1997 | 30% | 25% |
| Violazione di obblighi relativi a documentazione, registrazione ed individuazione di operazioni soggette a IVA | Art. 6, comma 1, D.Lgs 471/1997 | 90% – 180% | 70% |
| Violazione di obblighi inerenti a documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA | Art. 6, comma 2, D.Lgs 471/1997 | 5% – 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati |
5% dei corrispettivi non documentati o non registrati |
| Omessa, non tempestiva o infedele memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi al commercio al minuto, ai fini IVA | Art. 6, comma 2-bis, D.Lgs 471/1997 |
90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso |
70% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso |
| Omessa regolarizzazione del cessionario |
Art. 6, comma 8, D.Lgs 471/1997 |
100% (minimo 250€) |
70% (minimo 250€) |
| Violazione | Norma di riferimento | Sanzione previgente | Sanzione attuale |
| Omesso c.d. reverse charge | Art. 6, comma 9-bis, D.Lgs 471/1997 |
500€ – 20.000€ (o 5% – 10% se l’operazione non risulta dai libri contabili, con un minimo di 1.000€) |
500€ – 10.000€ (o 5% – 10% se l’operazione non risulta dai libri contabili, con un minimo di 1.000€) |
| Violazioni relative alle esportazioni, fuori dai termini prescritti | Art. 7, comma 1, D.Lgs 471/1997 |
50% – 100% | 50% |
| Esportazioni con omessa o falsa dichiarazione d’intento | Art. 7, commi 3 e 5, D.Lgs 471/1997 |
100% – 200% | 70% |
| Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni | Art. 8 D.Lgs 471/1997 |
10% 500€ – 50.000€ |
10% 500€ – 30.000€ |
| Violazione degli obblighi degli operatori finanziari | Art. 10 D.Lgs 471/1997 |
2.000€ – 21.000€ | 1.500€ – 15.000€ |
| Omessa, tardiva o infedele trasmissione dei corrispettivi giornalieri | Art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs 471/1997 |
Limite di 1.000€ per ciascun trimestre |
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| Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative superiori a 50.000€ |
Art. 11, comma 4-bis, D.Lgs 471/1997 |
Fino a 50.000€ | Fino a 30.000€ |
| Ritardati od omessi versamenti diretti* | Art. 13, comma 1, D.Lgs 471/1997 |
30% (15% per ritardi fino a 90 giorni) |
25% (12,5% per ritardi fino a 90 giorni) |
| Utilizzo in compensazione di credito non spettante |
Art. 13, comma 4-bis, D.Lgs 471/1997 |
30% | 25% |
* La violazione fa riferimento, in particolare, a fattispecie di ritardato o omesso versamento in acconto, versamento periodico, versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione – detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati – .
| Violazione | Norma di riferimento | Sanzione previgente | Sanzione attuale |
| Utilizzo in compensazione di credito inesistente | Art. 13, comma 5, D.Lgs 471/1997 |
100% – 200% | 70% se mancano i requisiti soggettivi o oggettivi |
| 105% – 140% se i requisiti soggettivi o oggettivi sono rappresentati fraudolentemente |
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| 250€ in difetto degli adempimenti amministrativi strumentali, purché a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di commissione della violazione, o, in assenza, entro un anno. |
Modifiche al D.Lgs. 472/1997
Il decreto sanzioni apporta delle variazioni anche alle «disposizioni generali» in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (D.Lgs. 472/1997), introducendo nuove cause di non punibilità; rideterminando i criteri di calcolo in caso di recidiva e di sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile; aggiornando la disciplina in materia di concorso di violazioni e continuazione, nonché in tema di ravvedimento operoso.
Ravvedimento operoso
Per il ravvedimento operoso viene introdotto un abbattimento delle sanzioni nelle fattispecie di invio di schemi d’atto, come di seguito indicato.
| Regolarizzazione degli errori e delle omissioni | Riduzione delle sanzioni |
| Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore. |
1/7
del minimo |
| Dopo la comunicazione dello schema d’atto, non preceduto da PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. |
1/6
del minimo |
| Dopo l’emissione di PVC, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e comunque prima della comunicazione dello schema d’atto. |
1/5
del minimo |
| Dopo la comunicazione dello schema d’atto, relativo alla violazione constatata con PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. | 1/4 del minimo |
Nell’ipotesi di cumulo giuridico per più violazioni la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La riduzione viene esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.
Modifiche alle sanzioni penali
Vengono altresì modificate le disposizioni sui reati in materia di imposte sui redditi ed IVA (D.Lgs. 74/2000), attraverso: i) l’introduzione di una definizione legislativa di «crediti d’imposta inesistenti» e «non spettanti»; ii) la previsione di cause di non punibilità connesse al pagamento del debito tributario per omesso versamento e per particolare tenuità del fatto; iii) la variazione dei parametri che determinano la data di consumazione e le circostanze che escludono il reato di omesso versamento; iv) nonché la modifica delle circostanze attenuanti, in un’ottica di favor rei.
