Nota Informativa 3/2025

Con la presente nota informativa si comunica che con l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, Legge di bilancio 2025, il legislatore ha modificato l’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, estendendo agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese. Con la Nota n. 43836 del 12.03.2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della nuova disposizione, ai relativi termini temporali da rispettare nonché alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.

SOGGETTI OBBLIGATI:

Al fine di individuare i soggetti interessati dal nuovo adempimento vanno individuate le società che rientrano nel relativo ambito di applicazione nonché i soggetti (amministratori) di cui si deve comunicare l’indirizzo PEC.

Il Ministero ha precisato quindi che tra i soggetti obbligati:

  • sono ricomprese tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale. Rientrano tra i soggetti inclusi anche le reti d’imprese quando queste ultime creano un fondo patrimoniale comune, svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi e pertanto possono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro Imprese, acquisendo soggettività giuridica;
  • sono escluse:
  1. le forme societarie alle quali non è consentito l’esercizio di un’attività commerciale, quali le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti l’attività agricola, e le società di mutuo soccorso;
  2. i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
  3. gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;
  4. gli enti giuridici che non svolgono un’attività imprenditoriale.

Nella Nota del MiMiT viene precisato che il termine “amministratore” va riferito ai soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, dando rilievo alla funzione di gestione dell’impresa in senso ampio, ricomprendendo quindi, ad esempio, anche i liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

Considerato che l’obbligo riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore. Allo stesso tempo, ove un medesimo soggetto svolga l’incarico di Amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.

DECORRENZA DELL’OBBLIGO

In merito alla decorrenza del nuovo obbligo, il Ministero precisa che lo stesso scatta:

  • sia per le imprese che risultano già costituite all’1.1.2025. A tal fine, in mancanza di un termine normativamente fissato, il Ministero ritiene opportuno provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori entro il 30.6.2025;
  • sia per le imprese costituite a decorrere dall’1.1.2025 ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data. Per tali soggetti l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese.

È utile precisare che in caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico nonché della nomina del liquidatore, la comunicazione dell’indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina / rinnovo. L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata. Al ricorrere di tale fattispecie, il Ministero specifica che il Registro Imprese richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.

PRATICA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA

Sebbene la disposizione, prevista dall’art. 16, comma 6, DL. n. 185/2008, che esenta dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria sia testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle imprese della PEC dell’impresa, essa opera anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

Resta fermo che, nei casi in cui l’indirizzo PEC è comunicato congiuntamente con la domanda di iscrizione / deposito di un atto (ad esempio, nomina / rinnovo dell’amministratore) sono dovuti ordinariamente i diritti di segreteria.

SANZIONI

La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell’obbligo in esame. Secondo il Ministero la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore al Registro delle imprese è punita, ai sensi dell’art. 2630 del Codice civile (omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi), con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

SERVIZIO DI INVIO DELLA PRATICA TRAMITE ENDEVO

Ai clienti interessati al servizio di invio della pratica di “Comunicazione PEC degli amministratori” tramite Endevo, è richiesto di inviare tempestivamente, e comunque entro il 30 aprile 2025, all’indirizzo registroimprese@endevo.it la “Scheda comunicazione PEC amministratori”, in allegato alla presente nota informativa, compilata con tutti i dati richiesti. Con l’invio della “Scheda comunicazione PEC amministratori” si autorizza Endevo al trattamento dei dati personali ivi contenuti al fine di poter realizzare il servizio di invio della pratica.

Il compenso per il servizio di predisposizione ed invio della pratica di “Comunicazione PEC degli amministratori” è di Euro 100,00 oltre a Cassa di previdenza ed IVA.

Simple Ways to Smart Solutions!