L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (cd DL “PNRR”), pubblicato sulla G.U. 2.3.2024 n. 52 e convertito in legge n.56/2024 in GU del 30.04.2024 ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0.
Oggetto del credito
Nell’ambito del c.d. “PNRR” è previsto il riconoscimento del credito d’imposta “Transizione 5.0” a favore delle imprese che nel 2024 e nel 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici. La nuova misura è finalizzata a sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
Il regime, sebbene formalmente già in vigore, diverrà operativo soltanto a seguito della pubblicazione di un DM di prossima emanazione con cui saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Soggetti beneficiari
Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti), a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
Il beneficio può essere usufruito anche dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito.
Per fruire dell’agevolazione è inoltre necessario che le imprese soddisfino le seguenti condizioni:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono invece escluse:
- le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o altre procedure concorsuali;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Il credito d’imposta “Transizione 5.0” è riconosciuto per investimenti effettuati:
- nel biennio 2024-2025;
- in strutture produttive ubicate in Italia;
- in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa, presenti negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (cd. “beni 4.0”), che si dimostrino interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Il regime agevolativo riguarda tre categorie di investimento:
- i beni strumentali materiali e/o immateriali “4.0”;
- beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo;
- spese per la formazione del personale.
Categoria A
Per i beni strumentali materiali e/o immateriali “4.0”, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura l’agevolazione è riconosciuta a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio italiano cui si riferisce il progetto non inferiore al 3%; ovvero, alternativamente,
- una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Ai fini dell’agevolazione in esame rientrano tra i beni di cui al suddetto Allegato B anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
Categoria B
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1, lett. a), b) e c) del DL n. 181/2023, ossia:
- moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%:
- moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
È inoltre prevista una maggiorazione del costo, ai fini del credito d’imposta, del 120% e del 140%, rispettivamente, per gli investimenti di cui alle suddette lett. b) e c).
In relazione alle categorie A e B, l’acquisizione del bene può essere effettuata sia a titolo di proprietà che in leasing. In tale ultimo caso, il beneficio spetta all’utilizzatore del bene.
Categoria C
Sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese sono agevolabili:
- nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili;
- sino al massimo di 300.000 euro;
- a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con il DM attuativo.
Investimenti esclusi
Non sono agevolabili:
- gli investimenti destinati ad attività:
- direttamente connesse ai combustibili fossili;
- nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento della Commissione (UE) 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
- gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Misura del credito d’imposta
La misura del credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.
Le aliquote del credito sotto riportate sono modulate in base ai seguenti parametri:
- ammontare annuo dell’investimento effettuato (sommatoria del valore complessivo degli investimenti classificati nelle tre categorie);
- classe di efficienza energetica in cui si collocano gli investimenti effettuati.
| Importo investimento | Credito d’imposta Transizione 5.0 | ||
| Riduzione consumi energetici
dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 6% al 10% (processi) |
Riduzione consumi energetici
superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi) |
Riduzione consumi energetici
superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi) |
|
| Fino a € 2.500.000 | 35% | 40% | 45% |
| Superiore a
€ 2.500.000 fino a €10.000.000 |
15% | 20% | 25% |
| Superiore a
€ 10.000.000 fino a € 50.000.000 |
5% | 10% | 15% |
| Il limite massimo dei costi ammissibili è € 50.000.000 per ciascun anno | |||
procedura di accesso all’agevolazione
Per l’accesso al beneficio:
- le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) la certificazione “tecnica” ex ante, unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato;
- ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il DM attuativo. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”;
- il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile.
Certificazioni “tecniche”
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Con il DM attuativo saranno individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono in ogni caso compresi:
- gli esperti in gestione dell’energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le società di servizi energetici (Energy Service Company o ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al DM e ai relativi provvedimenti attuativi.
Spese di certificazione per le PMI
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 10.000 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.
Ulteriori obblighi documentali
Al fine di beneficiare dell’agevolazione, si devono inoltre rispettare i seguenti doveri:
- conservazione di idonea documentazione dimostrante l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame;
- l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale (o una società di revisione) iscritto alla sez. A del registro. Per tali imprese, inoltre, il costo sostenuto per il rilascio della certificazione è riconosciuto in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000 fermo restando il limite massimo annuo agevolabile.
Modalita’ di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/97:
- presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante;
- entro il 31.12.2025.
Il credito non utilizzato entro tale data è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
CARATTERISTICHE DEL CREDITO
Il credito d’imposta “Transizione 5.0” non è soggetto:
- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a € 250.000;
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro;
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a € 1.500.
Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP.
Rapporti con altre agevolazioni
Il credito di imposta 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Il credito non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
- il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023;
- il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020.
Considerato che i beni per i quali spetta la nuova agevolazione sono i medesimi, qualora dagli stessi si consegua un risparmio energetico superiore al 3% – 5%, è bene valutare se fruire del credito “Industria 4.0”, riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025, oppure del nuovo credito d’imposta “Transizione 5.0”.
In tal caso è bene considerare:
- le diverse misure del credito spettante (minore in caso di investimenti “Industria 4.0”);
- le diverse tempistiche di utilizzo (il credito d’imposta “Industria 4.0” è utilizzabile in 3 quote di pari importo, il credito d’imposta “Transizione 5.0” va utilizzato entro il 31.12.2025);
le procedure da attivare per la fruizione del credito (più complesse in caso di credito d’imposta “Transizione 5.0” essendo necessaria una certificazione di un terzo indipendente, a prescindere dall’importo dell’investimento, mentre in caso di credito d’imposta “Industria 4.0” è possibile utilizzare, per gli investimenti fino a € 300.000, una dichiarazione del legale rappresentante).
