Di seguito una sintesi del quadro legislativo attualmente in vigore che disciplina le recenti novità fiscali a seguito dell’entrata in vigore, il 31.03.2023, del DL 30.03.2023 n. 34 (c.d. decreto “bollette”) contenente misure a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale ed in materia di salute e adempimenti fiscali. Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. 30.03.2023 n. 76.
BONUS ENERGETICO – PROROGA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023
Viene previsto il riconoscimento anche per il II trimestre 2023 (aprile – giugno 2023) dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, ma con misure ridotte.
Ferme restando le condizioni previste, vengono riconosciuti:
- alle imprese energivore, un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
- alle imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023;
- alle imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023;
- alle imprese energivore che producono energia e la autoconsumano, un credito d’imposta determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Modalità di utilizzo
I crediti d’imposta:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs.. 241/97 entro il 31.12.2023. A tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000;
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.
Ricordiamo che i crediti d’imposta:
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Richiesta dati credito d’imposta al fornitore di gas / energia
L’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.
Tabella riepilogativa
Soggetti | Credito d’imposta | ||||
III trimestre 2022 | Ottobre / Novembre 2022 | Dicembre 2022 | I trimestre 2023 | II trimestre 2023 | |
Imprese energivore | 25% | 40% | 40% | 45% | 20% |
Imprese non energivore | 15% | 30% | 30% | 35% | 10% |
Imprese gasivore | 25% | 40% | 40% | 45% | 20% |
Imprese non gasivore | 20% |
RIDUZIONE DELL’IVA SUL GAS PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023
L’art. 2, commi 1 e 2 del DL 34/2023 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
L’applicazione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di “servizio energia”, per il suddetto periodo di riferimento.
ravvedimento speciale
Relativamente al ravvedimento speciale previsto dall’art. 1, commi da 174 a 178 della Legge 197/2022, utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d’imposta precedenti e, in particolare:
- le violazioni “sostanziali” dichiarative (ossia, violazioni infedele dichiarazione ma non di omessa dichiarazione);
- le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione);
- le violazioni suscettibili di emergere a seguito di controllo formale della dichiarazione;
- le violazioni in tema di IVIE / IVAFE,
è prorogato dal 31.3 al 30.9.2023 il termine:
- per la rimozione dell’irregolarità / omissione;
- per il versamento (unica soluzione / prima rata di 8) dell’importo dovuto; in particolare, è richiesto il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Inoltre è ora fissato al 31.10, 30.11 e 20.12 (in luogo del 30.6, 30.9 e 20.12) il termine di versamento delle rate successive alla prima con scadenza nel 2023.
Definizione delle violazioni formali
L’art. 1 commi 166 ss. della Legge 197/2022 ha previsto una definizione delle violazioni di natura formale (errate comunicazioni, tardive / omesse fatturazioni senza alcun riflesso sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP e senza effetto sulla liquidazione dell’IVA) commesse sino al 31.10.2022 (vedasi Nota informativa n. 2/2023).
Pagando 200,00 euro per periodo di imposta ogni violazione è sanata.
Il termine per il pagamento delle somme (o della prima rata) è stato posticipato dal 31.3.2023 al 31.10.2023.
Resta confermato al 31.3.2024 iI termine di versamento della seconda rata e della rimozione delle irregolarità.
Definizione DELLE liti pendenti
Con riguardo al perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all’1.1.2023, in qualsiasi stato e grado del giudizio, prevista dai commi da 186 a 205 del citato art. 1, è prorogato dal 30.6 al 30.9.2023 il termine per:
- presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda di definizione;
- versare quanto dovuto o la prima rata di massimo 20 se l’importo dovuto è superiore a euro 1.000.
Inoltre è ora fissato al 31.10 e 20.12 (in luogo del 30.9 e 20.12) il termine di versamento delle rate successive alla prima con scadenza nel 2023 e per gli altri anni cadranno il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12.
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA
Per effetto dell’art. 1 commi da 206 a 211 della Legge 197/2022 è possibile, per i processi pendenti in primo o secondo grado all’1.1.2023, stipulare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
Il termine per formalizzare la conciliazione è stato posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023.
È stato altresì ampliato l’ambito applicativo della conciliazione agevolata, estendendola alle liti pendenti, in primo o secondo grado, al 15.2.2023.
DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE
L’art. 1 comma 179 della L. 197/2022 prevede un accertamento con adesione agevolato, che consente la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e la possibilità di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione).
Esso è circoscritto agli avvisi di accertamento impugnabili all’1.1.2023, a quelli notificati sino al 31.3.2023 e alle adesioni basate su inviti al contraddittorio notificati sino al 31.3.2023 e su PVC consegnati sino al 31.3.2023.
Il legislatore prevede espressamente che se il PVC è consegnato entro il 31.3.2023, l’adesione agevolata è ammessa anche se l’accertamento viene notificato dopo il 31.3.2023.
Pertanto, sempre che il PVC sia consegnato entro il 31.3.2023, l’adesione rafforzata potrà esserci anche a distanza di anni, dovendo ovviamente riguardare le annualità oggetto del verbale stesso.
DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI
L’art. 1 commi da 180 a 181 della L. 197/2022 prevede due forme di definizione agevolata degli atti impositivi:
- un’acquiescenza agevolata relativa alle casistiche indicate all’art. 15 del D.lgs. 218/97 (avvisi di accertamento imposte sui redditi e IVA, accertamenti di valore, avvisi di liquidazione in tema di prima casa, omessa dichiarazione di successione), che consente la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell’irrogato e la possibilità di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione);
- un’acquiescenza ad hoc per gli avvisi di recupero dei crediti di imposta, che consente, del pari, la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell’irrogato e la possibilità di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione).
Deve trattarsi di accertamenti / avvisi di recupero impugnabili all’1.1.2023 oppure di accertamenti / avvisi di recupero notificati sino al 31.3.2023.
L’acquiescenza si perfeziona con il pagamento delle somme o della prima rata entro il termine per il ricorso.
Si prevede la possibilità di definire ai sensi dei commi 180 e 181 gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito di imposta divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023.
La definizione (quindi il pagamento delle somme o della prima rata) va perfezionata entro il 30.4.2023. Ciò vale solo ai fini della definizione, non potendosi presentare ricorso.
Per le acquiescenze perfezionate tra il 2.1.2023 e il 15.2.2023 (con pagamento della prima rata), è prevista una rimodulazione del piano rateale, consentendo la riduzione delle sanzioni a 1/18. Bisogna a tal fine presentare istanza entro il termine di scadenza della prima rata successiva. Non c’è alcun rimborso di quanto pagato a titolo di sanzione e non sono rideterminabili le sanzioni già pagate