Nota Informativa 4/2025

Facendo seguito alla nostra Circolare n. 1/2025, con la presente comunichiamo che nell’ambito del DL n. 39/2025, pubblicato sulla G.U. 31.3.2025, n. 75, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, il Legislatore ha concesso la proroga dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura di danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (e delle relative conseguenze in caso di inadempienza), differenziando la scadenza in base alla dimensione dell’impresa.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 1, comma 102, della Legge n. 213/2023, il mancato rispetto dell’obbligo in esame comporta l’esclusione dell’impresa dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo ricade in capo a tutte le imprese con sede legale in Italia e a quelle aventi sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla dimensione dell’impresa e dalla sezione del registro in cui è iscritta. Sono escluse dall’obbligo unicamente le imprese agricole, come definite dall’art. 2135 c.c..

 DECORRENZA DELL’OBBLIGO

Come accennato, i parametri dimensionali determinano il termine per l’adempimento dell’obbligo, la cui attuazione avviene in modo progressivo. Il decreto distingue infatti le imprese italiane in grandi, medie, piccole e microimprese, stabilendo scadenze differenziate per ciascuna categoria:

  • grandi imprese: per tali soggetti è confermato l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa entro il 31.03.2025, già previsto dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 202/2024. Tuttavia, l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 39/2025 ha introdotto un periodo transitorio di 90 giorni, durante il quale le imprese prive di copertura possono regolarizzarsi senza pregiudicare l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie erogate con risorse pubbliche. Di conseguenza, tali imprese potranno conformarsi all’obbligo assicurativo entro il 30.06.2025, senza incorrere in sanzioni o altre penalizzazioni.
  • medie imprese: ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 39/2025, tali soggetti dovranno adempiere all’obbligo menzionato entro il 1° ottobre 2025.
  • micro e piccole imprese: l’obbligo è posticipato al 31 dicembre 2025.

 LIMITI DIMENSIONALI

Per individuare l’appartenenza dell’impresa ad una specifica categoria dimensionale deve essere fatto riferimento alla Direttiva UE n. 2023/2775 che prevede la rilevanza dei seguenti 3 parametri:

  • numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio;
  • ricavi netti delle vendite / prestazioni;
  • totale dello stato patrimoniale.

Ai fini della classificazione, un’impresa è considerata Micro, Piccola, Media o Grande se, alla data di chiusura del bilancio, non supera almeno due dei requisiti stabiliti.

Nella tabella sottostante si riepilogano le diverse casistiche nonché il termine entro cui i diversi soggetti devono adempiere al sopracitato obbligo:

Parametro Microimpresa Piccola

impresa

Media

impresa

Grande

impresa

Numero medio dipendenti

 

Meno di 10 Meno di 50 Meno di 250 Maggiore/uguale a 250
Ricavi

vendite/prestazioni

Non superiore a € 900.000 Non

superiore a €10.000.000

Non

superiore a

€ 50.000.000

Maggiore/uguale a € 50.000.000
Totale stato

patrimoniale

Non superiore a € 450.000 Non

superiore a

€ 5.000.000

Non

superiore a

€ 25.000.000

Maggiore/uguale a

€ 25.000.000

Termine 31.12.2025 31.12.2025 1.10.2025 31.03.2025*
*con possibilità di adempimento entro il 30.06.2025 senza applicazione delle sanzioni

BENI OGGETTO DELLA COPERTURA

Si rammenta che l’obbligo ha ad oggetto la stipula di una polizza a copertura dei danni:

  • relativi a beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Si precisa che non costituiscono oggetto di copertura assicurativa gli “altri beni” di cui al n. 4 del citato art. 2424 (quali mobili e arredi, macchine d’ufficio, automezzi) così come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci (c.d. “magazzino”) classificate nell’Attivo circolante.

Come previsto dall’art. 1, del D.L. n. 202/2024, l’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo” impiegate per l’esercizio dell’attività d’impresa, indipendentemente dalla sussistenza del titolo di proprietà. Sono quindi inclusi anche i beni in affitto o in leasing, con la solo eccezione di quelli già coperti da un’assicurazione analoga, anche se stipulata da soggetti diversi dall’impresa che li utilizza.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del DM n. 18/2025, si precisa inoltre che, per le polizze già in vigore, l’adeguamento alle disposizioni di legge avrà effetto a partire dal primo rinnovo o dal primo pagamento utile.

BENI ESCLUSI DELLA COPERTURA

Non costituiscono oggetto della copertura assicurativa:

  • i beni immobili gravati da abuso edilizio;
  • i beni immobili in corso di costruzione;
  • i veicoli iscritti al P.R.A.

Nel caso di immobili utilizzati sia come abitazione principale, sia per l’attività imprenditoriale, l’obbligo assicurativo si applica esclusivamente alla porzione dell’edificio destinata all’attività d’impresa.

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