Nota Informativa 4/2026

Con riferimento alle ns note informative n. 6/2025, n. 7/2025 e circolare informativa n. 1/2026, ricordiamo che il prossimo 31 marzo scade il termine per presentare, in via telematica al GSE, le comunicazioni di completamento relative al credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali 4.0 effettuati nel 2025 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Si ricorda che l’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 ha previsto il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nel limite di spesa pari a 2,2 miliardi di euro.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025 (modificato dal DM 16 giugno 2025) ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare tre comunicazioni:

– una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026),

– una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo,

– una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.

In merito a quest’ultima comunicazione, il DM 28 gennaio 2026 ha disposto la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2026 del termine per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077).

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno pertanto tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento.

Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma (attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento oppure, in caso di leasing, la sottoscrizione del contratto) entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026.

Resta invariata la data del 31 luglio 2026 per la presentazione della comunicazione di completamento in relazione agli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine “lungo” del 2026).

Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Comunicazione di completamento

Le comunicazioni di completamento devono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile disponibile.

Come specificato dal GSE nell’ambito delle FAQ pubblicate sulla propria piattaforma di assistenza clienti, (aggiornamento del 29 settembre 2025), nella compilazione della comunicazione è necessario indicare se la stessa:

– è collegata a una comunicazione in via preventiva con acconto: in questo caso deve essere selezionato il codice CIBS2025XXXXXXXXXX corrispondente;

– è collegata a una precedente comunicazione di completamento: in questo caso è necessario selezionare il codice CIBSXXXXXXXXXX della comunicazione precedentemente trasmessa e inserire la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione oppure, in caso di leasing, il numero/codice contratto e relativa data di sottoscrizione.

Inoltre, viene richiesto di indicare la comunicazione preventiva (collegata a quella di completamento) inviata telematicamente entro il 15 maggio 2025 (CIBSXXXXXXXXXX) o tramite PEC tra il 29 aprile e il 17 maggio 2024 compreso (GSE/A202XNNNNNNNNNN comunicato dal GSE a giugno 2025 all’indirizzo PEC con il quale è stata trasmessa la richiesta preventiva).

La data di ultimazione dell’investimento

In merito all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, fondamentale per determinare quale termine rispettare (31 marzo o 31 luglio), ferma restando l’assenza di indicazioni specifiche con riferimento al credito 4.0, per il completamento degli investimenti dovrebbe rilevare (analogamente a quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024 relativo al credito d’imposta 5.0) la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, e non l’interconnessione.

La data di completamento dell’investimento, pertanto, coincide con la data di effettuazione secondo il criterio di competenza secondo il quale per l’acquisto di beni mobili rileva:

– la data di consegna o spedizione;

– ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Utilizzo nel modello F24 con codice tributo 7077

Con riguardo ai termini per l’utilizzo del beneficio fiscale, ai sensi dell’art. 2 comma 8 del DM 15 maggio 2025, il MIMIT invia all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia, in tre quote annuali di pari importo.

Si informa che con FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026 è stato chiarito che con riferimento all’utilizzo del credito d’imposta per investimenti completati 2025 (non “prenotati” nel 2024 con ordine e acconto minimo del 20%), se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, con il codice tributo 7077.

Nuove risorse dalla legge di Bilancio 2026

La legge di Bilancio 2026 ha previsto un fondo da 1,3 miliardi di euro, per l’anno 2026, per il rifinanziamento del credito d’imposta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025.

Per espressa previsione normativa, il credito di imposta potrà essere fruito esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026.

Al riguardo, si segnala che, al momento, non è stata ancora definita la procedura per l’assegnazione delle risorse.

Gli investimenti esclusi dalle scadenze del 31 marzo e 31 luglio 2026

Non sono interessati dalle scadenze 31 marzo/31 luglio 2026 gli investimenti in beni strumentali materiali di cui all’allegato A alla legge di Bilancio 2017 effettuati:

– entro il 31 dicembre 2024 o

– dal 1° gennaio 2025 e per i quali è stato accettato l’ordine e pagato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2024.

Per tali investimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024, ai sensi del quale il modello va inviato attraverso la Piattaforma GSE:

– sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;

– esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

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