IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE: DISPONIBILI GLI ELENCHI DEL I° TRIMESTRE 2021
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente messo a disposizione del contribuente, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del proprio sito internet, gli elenchi “A” e “B” relativi alle fatture elettroniche del primo trimestre 2021, per le quali, all’atto della compilazione della fattura elettronica:
- l’imposta di bollo è stata applicata (Elenco A);
- l’imposta di bollo non è stata applicata, pur risultando dovuta (Elenco B).
Si ricorda che entro il 30 aprile, il contribuente o l’intermediario delegato, può verificare quanto presupposto dall’Agenzia nell’elenco B, rettificando o eventualmente integrando quanto in quest’ultimo indicato. Decorso tale termine, il contenuto degli elenchi si considera accettato e definitivo e viene utilizzato come base di calcolo per la determinazione dell’imposta da parte dell’Agenzia. Quest’ultima comunica entro il 15 maggio nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” quanto dovuto dal contribuente, che se di importo superiore a € 250, dovrà essere versato entro il 31 dello stesso mese.
Descriviamo di seguito i punti principali dell’argomento.
INFORMAZIONI GENERALI
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47 sono disciplinate dall’art. 6, DM 17.6.2014 da ultimo modificato dal DM 4.12.2020, attuativo delle disposizioni previste dall’art. 12-novies, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”.
Le citate disposizioni prevedono che l’Agenzia delle Entrate, tramite procedure automatizzate, utilizzi i dati contenuti nelle fatture elettroniche transitate per il SdI, al fine di verificare e quantificare l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento.
In particolare, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4.02.2021 è disposto che l’Agenzia predispone:
- l’Elenco A, non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
- l’Elenco B, modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo pur risultando dovuta sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili.
Entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 10.9 per le fatture del secondo trimestre), il contribuente o l’intermediario delegato può modificare l’Elenco B proposto dall’Agenzia, indicando per quali fatture l’imposta sia dovuta.
La modifica può essere effettuata tramite due diverse modalità:
- in modalità puntuale, operando direttamente dall’area riservata, entrando nella singola fattura (riga) dell’elenco;
- in modalità massiva, tramite il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche fornite in allegato al citato Provvedimento.
In tale contesto il contribuente/intermediario delegato ha anche la possibilità di aggiungere ex-novo eventuali fatture non “intercettate” dall’Agenzia per le quali l’imposta di bollo è dovuta ma non è stata applicata in sede di predisposizione della fattura elettronica.
In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, gli elenchi proposti dall’Agenzia si intendono confermati.
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre), l’Agenzia delle entrate comunica nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture transitate dal SdI nel trimestre, sulla base dei dati contenuti nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato entro il predetto termine.
Il versamento va effettuato entro i termini di seguito riportati in base all’ammontare dovuto (superiore o meno a € 250).
Periodo emissione fatture | Imposta di bollo dovuta | Termine versamento |
1° trimestre | > € 250 | 31.5 |
≤ € 250 | 30.9 (*) | |
2° trimestre | > € 250 | 30.9 |
1° e 2° trimestre | ≤ € 250 | 30.11 |
3° trimestre | qualsiasi importo | 30.11 |
4° trimestre | qualsiasi importo | 28.2 |
(*) Tale termine va rispettato se l’imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.
Il versamento può essere effettuato mediante mod. F24 ovvero tramite il servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia con addebito diretto sul c/c. Utilizzando tale seconda modalità è obbligatorio effettuare il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia.
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento:
- per le fatture elettroniche emesse nei confronti di operatori IVA e consumatori finali, vengono considerate le fatture in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” è precedente alla fine del trimestre;
- la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”) è precedente alla fine del trimestre.
- per le fatture elettroniche emesse nei confronti di PA, vengono considerate le fatture:
- consegnate e accettate dalla PA destinataria, con data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, precedente alla fine del trimestre (la data di accettazione non rileva);
- consegnate e in decorrenza termini (la PA non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), con data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva);
- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.
Si evidenzia che, nonostante l’inserimento di una fattura nel trimestre precedente (e quindi il versamento anticipato dell’imposta) non configuri una violazione, l’Agenzia delle Entrate “invita a conformarsi alle regole sopra indicate, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe poi successivamente essere chiarita con contatto presso l’Agenzia”.
Alleghiamo la guida pratica pubblicata dall’Agenzia delle Entrate su tale argomento.
Si riporta una sintesi delle scadenze del nuovo sistema:
Periodo emissione fatture | Messa a disposizione elenchi | Data limite modifiche elenco B | Comunicazione ammontare dovuto | Termine di versamento |
1° trimestre | 15.4 | 30.4 | 15.5 | 31.5 (*)(**) |
2° trimestre | 15.7 | 10.9 | 20.9 | 30.9 (**) |
3° trimestre | 15.10 | 31.10 | 15.11 | 30.11 |
4° trimestre | 15.1 | 31.1 | 15.2 | 28.2 |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30.9.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30.11.
Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo cade di giorno festivo, il termine “slitta” al primo giorno lavorativo successivo.