Di seguito quanto previsto dalla Legge n. 87/2023 di conversione del DL n. 51/2023 (c.d. decreto “Omnibus”), pubblicata in ritardo nella Gazzetta Ufficiale 5.07.2023 n. 155, che ufficializza la proroga del termine di versamento al 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione, delle imposte risultanti dal modello REDDITI / IRAP / IVA 2023 a favore dei soggetti ISA, annunciata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 98 del 14.06.2023.
PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “OMNIBUS” – L. 87/2023)
SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA
Come disposto dal nuovo comma 3-sexies dell’articolo 4, la proroga si applica nei confronti dei soggetti che contestualmente:
- dichiarano ricavi / compensi non superiori a euro 5.164.569;
- erano tenuti ad effettuare entro il 30.06.2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto;
- esercitano un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA (a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso).
Inoltre, possono beneficiare della proroga anche i soggetti che nel 2022:
- hanno adottato il regime dei minimi / forfetari;
- dichiareranno una causa di esclusione dagli ISA nel modello REDDITI 2023 ad eccezione del codice “3” riguardante la soglia dei ricavi / compensi poc’anzi espressa;
- partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ovvero:
- collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
- soci di società di persone / associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.
VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA
Rientrano nella proroga i versamenti riguardanti:
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 IRPEF, IRES, IRAP;
- il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 IVIE e/o IVAFE;
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2022 al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
- diritto annuale dovuto alle Camere di commercio;
- l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa e, in particolare, della terza rata dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione o affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi (es. imposta sostitutiva sui “capital gain” in regime di dichiarazione, imposta sostitutiva finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità del maggior valore delle attività immateriali);
- del saldo IVA per il 2022 derivante dal modello IVA 2023, se il pagamento non è stato effettuato entro il 16.03.2023, applicando la maggiorazione dello 0,4% .
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 20.07.2023 si applica anche al versamento del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.
Rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl (soggetti ISA) non in regime di “trasparenza fiscale