Nota Informativa 5/2024

Come specificato nella nostra nota informativa n. 1/2024, nell’ambito del DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva Conti” sono state introdotte, all’articolo 6, alcune disposizioni finalizzate a monitorare la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” ex Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, comprese le attività di innovazione tecnologica per il raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ex Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Si riporta di seguito un riepilogo:

Investimenti dal 2024 “Industria 4.0” e attività di R&S
Investimenti che “si intendono effettuare” a decorrere dal 30.3.2024
    • Comunicazione preventiva (ex ante) nella quale indicare gli investimenti “programmati” dal 30.3.2024 nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione
    • Comunicazione (ex post) “aggiornata” all’atto del completamento degli investimenti.
Investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 29.3.2024
    • Comunicazione (ex post) di completamento degli investimenti.
Investimenti del periodo 1.1 – 31.12.2023 (solo “Industria 4.0”)
    • Comunicazione degli investimenti effettuati solo per i crediti non ancora usufruiti.

Si rammenta che con la Risoluzione 12.4.2024 n. 19/E l’Agenzia delle Entrate “nelle more dell’adozione del previsto decreto” di individuazione della modalità / termini di presentazione delle già menzionate comunicazioni, ha sospeso l’utilizzo in compensazione, nel mod. F24, dei crediti d’imposta identificati dai codici tributo riepilogati nella tabella seguente, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come «anno di riferimento» 2023 o 2024. Tale disposizione è stata oggetto della nostra nota informativa n. 2/2024

 

Credito d’imposta Codice tributo Descrizione credito Anno riferimento
Industria 4.0  

6936

– art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, Legge n. 178/2020  

 

2023 e 2024

 

6937

Investimenti in beni strumentali nuovi Tabella B, Legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020
 

Attività di R&S

 

6938

tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, commi 198 e <span “>ss., Legge n. 160/2019  

 

2024

 

6939

Regioni del Mezzogiorno – art. 244, comma 1, DL n. 34/2020
 

6940

In sede di chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 16.04.2024 una FAQ nella quale viene di fatto sbloccato l’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 1056 e 1057 della L. 178/2020 (codice tributo 6936) effettuati rispettivamente:

    • dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero entro il periodo lungo del 31.12.2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
    • a cui è seguita l’interconnessione negli anni 2023 o 2024. Nella fattispecie, essendo ancora in vigore la sospensione dei crediti d’imposta che presentano come anno di riferimento gli anni 2023 / 2024 (ricordiamo che secondo la normativa l’anno di riferimento da indicare è quello di interconnessione dei beni), l’Agenzia delle Entrate ha consentito lo sblocco ed il relativo utilizzo del credito con codice tributo “6936” indicando come anno di riferimento l’anno di inizio dell’investimento.

Modello di comunicazione

Recentemente il MiMiT con il Decreto 24.4.2024 ha approvato 2 specifici modelli riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1);
  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2).

Specifichiamo che:

  • i modelli sono disponibili in formato editabile sul sito del GSE al seguente link https://www.mimit.gov.it/it/transizione40;
  • ogni modello va firmato digitalmente ed inviato tramite PEC al seguente indirizzo: transizione4@pec.gse.it;
  • il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa. I pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato (comunicato GSE 29.4.2024);
  • a seconda della tipologia di comunicazione, nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente specificazione:
    • “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
    • “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.
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