Con un recente Decreto firmato in data 4 maggio 2026 ed in corso di pubblicazione sulla G.U., il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) ha definito le modalità e i termini per la richiesta di fruizione dell’iper-ammortamento previsto dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) per gli investimenti in specifici beni materiali ed immateriali e in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo.
Si riepilogano di seguito le novità dell’agevolazione fiscale.
La Legge n. 199/2025 ha (re)introdotto l’iper ammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, a favore delle imprese che nel periodo 1.1.2026 – 30.9.2028 effettuano investimenti in:
- beni strumentali materiali ed immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui alle Tabelle IV e V della citata Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura;
- beni strumentali materiali nuovi funzionali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Con il DL n. 38/2026, c.d. “Decreto Fiscale”, è stato soppresso il vincolo che limitava il beneficio in esame agli acquisti di beni prodotti in uno Stato UE / SEE.
Ne consegue che viene meno il vincolo territoriale originariamente previsto, con ampliamento dell’ambito applicativo della misura; restano invece invariati i successivi commi della disposizione, che continuano a disciplinare i beni agevolabili, le misure della maggiorazione e gli ulteriori profili applicativi dell’agevolazione. Rimangono pertanto fermi gli altri requisiti sostanziali previsti dalla disciplina, in particolare la destinazione dei beni a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Inoltre, in sede di conversione del citato Decreto, è stato disposto che l’iper-ammortamento rileva quale “rettifica” del reddito d’impresa per l’elaborazione della proposta di CPB / reddito d’impresa concordato.
La maggiorazione spetta in misure differenziate (180%, 100%, 50%) a seconda della tipologia dell’investimento, dello scaglione di costo e, per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.
Di seguito si riportano i chiarimenti e le disposizioni di cui al citato Decreto attuativo del 4.5.2026.
Si precisa che nel Decreto non è presente l’auspicata estensione del beneficio ai software stand alone usufruiti in modalità as-a-service (c.d. “SaaS”), caratterizzati dalla fornitura, a fronte di un canone di abbonamento, di un servizio di cloud computing in cui un soggetto fornisce software applicativo ai propri clienti. Questi ultimi, che sostengono un costo per il servizio fornito, non acquisiscono alcuna licenza autonoma e accedono alle applicazioni tramite Internet; il provider gestisce l’infrastruttura, la sicurezza e gli aggiornamenti dello stesso.
Pertanto, sono agevolabili esclusivamente i software stand alone, ricompresi nella citata Tabella V, acquisiti a titolo di proprietà o a titolo di licenza d’uso iscrivibili in bilancio quali immobilizzazioni immateriali.
COMUNICAZIONI RICHIESTE
La fruizione dell’iper ammortamento è subordinata alla presentazione al GSE, in via telematica, di 3 distinte comunicazioni (preventiva, di conferma, di completamento).
Il mancato invio di tali comunicazioni non consente il perfezionamento della procedura per il beneficio in esame.
Inoltre, ai fini del monitoraggio degli oneri derivanti per lo Stato da tale agevolazione, l’impresa è tenuta all’invio di ulteriori 2 comunicazioni.
- COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Per ciascuna struttura produttiva (intesa quale sito costituito da una o più unità locali / stabilimenti sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni / servizi dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa cui si riferiscono gli investimenti) l’impresa deve inviare una / più comunicazioni preventive, con l’indicazione tra l’altro delle seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
- tipologia e ammontare degli investimenti nei beni di cui alle citate Tabelle IV e V;
- data prevista di interconnessione;
- tipologia e ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione / autoconsumo da fonti di energia rinnovabile;
- data prevista di entrata in funzione;
- dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing.
- COMUNICAZIONE DI CONFERMA
Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa deve inviare la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, indicando la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.
La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi / di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva.
Per i beni in leasing, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di conferma, il rispetto del 20% del costo di acquisizione è soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto dalla società di leasing con il fornitore con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
- COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO
Completati gli investimenti e avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15.11.2028, l’impresa deve inviare una / più comunicazioni di completamento riferite a uno / più beni oggetto della comunicazione di conferma, corredate dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Va considerato che:
- il predetto termine è prorogato di 20 giorni in presenza di una richiesta di integrazione documentale da parte del GSE;
- la comunicazione in esame non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi / di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma.
Nella comunicazione di completamento va indicata, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento, intesa quale data di effettuazione ai sensi dell’art. 109, TUIR (consegna / spedizione, ecc.).
Per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, rileva la data di fine lavori, intesa quale data di installazione di tutte le macchine e i dispositivi elettromeccanici e ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio degli impianti di produzione dell’energia in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e connessione alla rete.
- COMUNICAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELL’AGEVOLAZIONE
Oltre alle comunicazioni sopra riportate, sono richieste ulteriori 2 comunicazioni finalizzate al monitoraggio degli oneri connessi all’agevolazione in esame.
In particolare, a partire dalla prima comunicazione preventiva inviata e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa deve inviare:
- entro il 20.1 di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative:
- agli investimenti effettuati;
- al costo sostenuto;
- alla previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il 30.6 di ciascun anno, una comunicazione integrativa della precedente nella quale va riportato il piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’agevolazione imputate in ciascun esercizio.
MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI AL GSE
Le predette comunicazioni (preventiva, di conferma, di completamento / periodica, integrativa) devono essere inviate tramite la piattaforma informatica presente nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito Internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione.
I termini di apertura della piattaforma nonché i modelli di comunicazione / relativi allegati saranno individuati dal MiMiT con prossimi Decreti.
MAGGIORAZIONE SPETTANTE
La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni:
- rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa invia al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto dell’investimento sia entrato in funzione entro lo stesso periodo d’imposta;
- è usufruibile a condizione che sia stata ricevuta la comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti;
- è determinata sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti completati in ciascun anno e spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento.
| Importo investimento | Maggiorazione costo acquisizione |
| Fino a € 2.500.000 | 180% |
| Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 100% |
| Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 50% |
N.B.: per la deduzione della prima quota di iperammortamento nel Modello Redditi 2027 è necessario che la comunicazione di completamento venga quindi inviata al GSE entro il 31 dicembre 2026, ossia entro la fine dell’esercizio in cui il bene entra in funzione.
Di conseguenza, qualora la comunicazione di completamento venga inviata nel corso del 2027, l’avvio della deduzione maggiorata slitterebbe al periodo d’imposta successivo, con possibile disallineamento rispetto al piano di ammortamento contabile del bene e alla relativa deduzione fiscale.
Per evitare ritardi o disallineamenti, è quindi fondamentale avviare per tempo la raccolta della documentazione necessaria.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Oltre alle predette comunicazioni, ai fini dell’iperammortamento è richiesta:
- una perizia tecnica asseverata / attestazione finalizzata a comprovare le caratteristiche tecniche dei beni di cui alle Tabelle IV e V;
- una certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento delle spese.
Si segnala inoltre che non sarà più necessaria la dicitura relativa all’iperammortamento in fattura, semplificando di fatto gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese e dei fornitori.
- PERIZIA TECNICA ASSEVERATA / ATTESTAZIONE
Le caratteristiche tecniche dei beni, che consentono di ricomprenderli nelle citate Tabelle IV e V, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura e il soddisfacimento delle caratteristiche relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, devono essere comprovati da:
– un’apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere / perito industriale iscritto nel rispettivo Albo professionale;
ovvero
- un’attestazione, corredata da un’analisi tecnica, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato.
I predetti soggetti devono essere dotati di idonee coperture assicurative.
Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo / forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
- CERTIFICAZIONE CONTABILE
L’effettivo sostenimento delle spese agevolate e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dotato di idonee coperture assicurative.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un Revisore legale dei conti / Società di revisione legale dei conti.
BENI MATERIALI FINALIZZATI ALL’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Con riferimento agli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo localizzati sulle stesse particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva / su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla stessa struttura produttiva, ovvero in presenza di impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera (fermo restando che tali edifici / siti devono essere nella disponibilità del soggetto stesso) localizzati nella stessa zona di mercato sui cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
- gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- servizi ausiliari di impianto;
- impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti a gruppi di generazione dell’energia elettrica. Il dimensionamento degli impianti di produzione ossia, la potenza massima installabile in base alle caratteristiche di producibilità dell’impianto (ore equivalenti), è determinato:
- per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della comunicazione preventiva, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica / combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’Allegato 1 del Decreto in esame (vedasi allegato);
- per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo il costo massimo ammissibile delle predette spese è calcolato secondo i parametri previsti dal citato Allegato 1.
Determina la decadenza totale / parziale dal beneficio in esame il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
- nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica:
- la cessione a titolo oneroso del bene;
- la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all’estero anche se appartenenti allo stesso soggetto;
senza che l’impresa, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, provveda a sostituire il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
- assenza di uno / più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
- mancata conservazione della documentazione finalizzata a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
- false dichiarazioni rese nella procedura;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al soggetto beneficiario;
- altre violazioni / inadempimenti che determinano la non spettanza, anche parziale, del beneficio.
Il beneficio dell’iperammortamento è cumulabile con altre misure agevolative, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto e che il beneficio sia calcolato sul costo al netto di eventuali contributi o sovvenzioni ricevuti.
Tuttavia, uno dei punti sul quale è necessaria la massima attenzione da parte degli addetti ai lavori, riguarda il regime di incompatibilità tra il nuovo iperammortamento e il precedente credito d’imposta 4.0. La disciplina introdotta dalla legge n. 199/2025 è categorica: non è ammessa la cumulabilità delle due agevolazioni sul medesimo bene strumentale.
