Nota Informativa 6/2022

Il Decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 (c.d. decreto “Aiuti-ter”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022 ed entrato in vigore il 24 settembre 2022, ha introdotto alcune novità fiscali sintetizzate di seguito.

PROROGA CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

L’art. 1 del DL 144/2022 prevede l’estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

  • per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell’agevolazione), un credito d’imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Tali crediti d’imposta:

  • devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
  • possono essere ceduti a terzi solo per intero, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.3.2023;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022. Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 – PROROGA DEL TERMINE PER L’UTILIZZO

L’art. 1 co. 11 del DL 144/2022 prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022).

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

L’art. 18 del DL 144/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un’indennità una tantum di 150,00 euro per il mese di novembre 2022.

L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti – esclusi i lavoratori domestici – aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’art. 19 (pensionati ed altri redditi).

L’indennità una tantum di 150,00 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

L’indennità una tantum di 150,00 euro:

  • spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro;
  • non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022.

Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità in argomento attraverso la denuncia contributiva mensile le cui istruzioni saranno fornite dall’INPS.

ALTRE MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE DALL’AUMENTO DEI PREZZI DELL’ENERGIA

L’art. 3 del DL 144/2022 ha introdotto garanzie gratuite per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette energetiche emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Garanzia SACE

SACE presterà garanzie gratuite per i finanziamenti concessi alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis”, purché:

  • il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi il rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso;
  • il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi e sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.

L’ammontare del finanziamento garantito da SACE può essere elevato a 25 milioni di euro, fino a coprire il fabbisogno di liquidità per 12 mesi per le piccole e medie imprese e per 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che:

  • il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia (ex art. 17 paragrafo 1 lett. a) della direttiva 2003/96/CE);
  • il fabbisogno di liquidità sia attestato con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Garanzia fondo PMI

Anche la garanzia prestata dal Fondo PMI su finanziamenti individuali successivi al 24.9.2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere prestata a titolo gratuito.

La garanzia è concessa nel rispetto delle medesime condizioni indicate per la garanzia SACE e nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione del merito creditizio di appartenenza.

Simple Ways to Smart Solutions!