Nota Informativa 6/2023

Di seguito una sintesi del quadro legislativo attualmente in vigore che disciplina le recenti novità fiscali a seguito dell’entrata in vigore in data 30.09.2023, del DL 29.09.2023 n. 132 (c.d. decreto “Proroghe Fisco”) contenente disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. 29.09.2023 n. 228 e dovrà essere convertito in legge entro il 28.11.2023.

 

CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS I E II TRIMESTRE 2023 – ANTICIPO DEL TERMINE PER L’UTILIZZO

Viene anticipato dal 31.12.2023 al 16.11.2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023, riducendo quindi il periodo per la fruizione dei crediti stessi.

Ricordiamo che tali crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni.

Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”), il cessionario può utilizzare tali crediti in F24 sempre entro il medesimo termine del 16.11.2023.

Tabella riepilogativa entità dei crediti e codici tributo da utilizzare entro il 16.11.2023

Impresa I trimestre 2023 II trimestre 2023
Imprese energivore Credito spettante 45% 20%
Codice tributo 7010 7015
Imprese non energivore Credito spettante 35% 10%
Codice tributo 7011 7016
Imprese gasivore Credito spettante 45% 20%
Codice tributo 7012 7017
Imprese non gasivore Credito spettante 45% 20%
Codice tributo 7013 7018

 

PROROGA DEI TERMINI PER LE OPERAZIONI AGEVOLATE DI ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI E DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Viene stabilita la proroga al 30.11.2023 dei termini relativi alle operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 della L. 197/2022.

La proroga interessa sia i termini di perfezionamento delle operazioni agevolate e sia i termini di versamento delle imposte sostitutive.

Ricordiamo che la disciplina prevede un regime fiscale agevolato, a condizione che le operazioni siano realizzate, con i relativi atti, entro i termini previsti.

Relativamente all’imposizione sui redditi, il beneficio fiscale in capo alla società riguarda:

  • la tassazione, e la modalità di calcolo delle plusvalenze realizzate sui beni agevolabili, dove è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8%;
  • la tassazione delle riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione, assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 novembre 2023, in luogo dei precedenti termini che disponevano il versamento del 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.9.2023 e la restante parte entro il 30.11.2023.

I nuovi termini di versamento interessano tutte le operazioni agevolate realizzate, coinvolgendo anche quelle, eventualmente, già realizzate entro il previgente termine, ma solo con riferimento alle imposte sostitutive.

Il differimento dei termini non riguarda le altre imposte indirette (IVA, imposta di registro e ipotecarie e castali), il cui versamento dovrà avvenire secondo le modalità (e i termini) ordinariamente previsti.

Nessuna proroga, inoltre, è prevista per il versamento delle ritenute sui dividendi in natura che emergono a seguito dell’assegnazione.

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