Nota Informativa 6/2026

Con la presente nota informativa desideriamo comunicare che con l’art. 6 del DL 22 maggio 2026 n. 89, è stata disposta la proroga del termine di versamento al 20.07.2026, senza alcuna maggiorazione, delle imposte risultanti dai modelli REDDITI / IRAP / IVA 2026 a favore dei soggetti ISA, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”. La novità rispetto alla proroga introdotta l’anno scorso con il DL n. 84 del 17 giugno 2025 è che i versamenti potranno essere effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2026, con la maggiorazione dello 0,8% (anziché entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%).

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Come disposto dall’art. 6 del DL in esame, la proroga interessa i soggetti che contestualmente:

  • dichiarano ricavi/compensi non superiori a euro 5.164.569;
  • erano tenuti ad effettuare entro il 30.06.2026 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA;
  • esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA (a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso).

Inoltre, possono beneficiare della proroga anche i soggetti che nel 2025:

  • hanno adottato il regime dei minimi / forfetari;
  • dichiareranno una causa di esclusione dagli ISA nel modello REDDITI 2026 ad eccezione del codice “3” riguardante la soglia dei ricavi / compensi poc’anzi espressa;
  • partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ovvero:
    • collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
    • soci di società di persone / associazioni professionali;
    • soci di società di capitali trasparenti.

VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA

I principali versamenti interessati dalla proroga sono:

  • il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IRPEF, IRES, IRAP;
  • il saldo 2025 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2025 e l’eventuale acconto 2026 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
  • l’imposta sostitutiva sul maggior reddito 2025 di chi ha aderito al concordato preventivo;
  • le imposte sostitutive sui capital gain in “regime di dichiarazione”;
  • l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
  • il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
  • il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’imposta sul valore delle cripto-attività;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
  • il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
  • il saldo IVA 2025 con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza ordinaria del 16 marzo.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 20.07.2026 si applica anche al versamento del saldo per il 2025 e del primo acconto per il 2026 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS. Rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl (soggetti ISA) non in regime di “trasparenza fiscale”.

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