Nella Gazzetta Ufficiale del 18.10.2023 n. 244 è stato pubblicato il Decreto-legge del 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024), in vigore dal 19.10.2023. Il DL n. 145/2023 è in corso di conversione in legge (entro il 17.12.2023) e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Di seguito si analizzano le principali novità apportate in ambito fiscale.
1. PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO
(Art. 4 DL 145/2023)
Viene prorogato al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.
Ambito temporale
La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.
Soggetti interessati alla proroga
Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.
Soggetti esclusi
Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:
- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di associazioni e società “trasparenti” (quali, ad esempio, soci di società di persone o di Srl trasparenti) ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Per tali soggetti, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023, se hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”.
Rientrano, invece, nella proroga i contribuenti tenuti a versare l’acconto in un’unica soluzione che quindi potranno beneficiare del differimento.
Ambito oggettivo
Oltre all’IRPEF, dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.
Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):
- l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
- l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
- la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- l’IVIE;
- l’IVAFE;
- l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni.
L’acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dall’art. 4 del DL 145/2023.
Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL
Per espressa previsione dell’art. 4 del DL 145/2023, dalla proroga sono invece esclusi:
- i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.
Facoltà di rateizzare i versamenti
Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
2. RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO – ULTERIORE PROROGA
(Art. 5 DL 145/2023)
L’art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021 ha previsto una procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, che ha come effetto l’esclusione delle sanzioni amministrative e penali.
La procedura riguarda le indebite compensazioni del credito d’imposta per ricerca e sviluppo effettuate sino al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.
Vi rientrano i crediti di cui all’art. 3 del DL 145/2013 per le attività svolte dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 – 2019 per i soggetti “solari”).
Termine per la domanda
Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello dalla stessa predisposto.
Per effetto dell’art. 5 del DL 145/2023, il termine per presentare l’istanza è stato posticipato dal 30.11.2023 al 30.6.2024.
Termine di pagamento
Il pagamento delle somme può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate annuali.
Per effetto dell’art. 5 del DL 145/2023, il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata è stato posticipato dal 16.12.2023 al 16.12.2024.
Le restanti due rate scadono conseguentemente il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.
Il pagamento non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
3. RIFINANZIAMENTO DELLA “NUOVA SABATINI”
(Art. 13 DL 145/2023)
Viene previsto un ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro per il 2023 ai fini del rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69 convertito