Nota Informativa 7/2020

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E CHIARIMENTI (ART. 125 D.L.. 34/2020)

In merito al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti introdotto dal c.d. “Decreto Rilancio”, sono stati definiti  i criteri e le modalità di applicazione per la fruizione del credito mediante Provvedimento n. 259854 del 10/7/2020 e Circolare n. 20/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali.

AMBITO OGGETTIVO

Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:

  • alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari con­formi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (è necessario conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea);
  • all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali ter­mo­me­tri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai re­quisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

SPESE PER ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E STRUMENTI

Con riferimento alle attività di sanificazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la pre­senza del virus COVID-19 (serve apposita certificazione redatta da operatori profes­sio­nisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti);
  • con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappre­sen­tanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati, la norma non fa riferimento in modo specifico all’ “acquisto” del bene/servizio da economie terze, pertanto l’attività di sanificazione (in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciu­te) può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario.

Il soggetto può avvalersi di propri di­pen­denti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

AMBITO TEMPORALE

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispo­si­tivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese:

  • per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pa­gamento;
  • per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spe­se da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalle date di avvio degli interventi e dei paga­menti).

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:

  • nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
  • fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE

Al fine di beneficiare del credito d’imposta è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese am­missibili:

  • dal 20.7.2020 al 7.9.2020;
  • in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web dispo­ni­bile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate (in allegato la guida dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo della procedura);
  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
  • utilizzando l’apposito

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

  • sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della co­municazione;
  • nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare comples­si­vo dei crediti d’imposta richiesti.

Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11.9.2020.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sosteni­mento delle spese o in compensazione nel modello F24 (a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agen­zia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile e tramite servizi telematici);
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, entro il 31.12.2021, compresi istituti di credito o altri intermediari fi­nan­ziari.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata:

  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agen­zia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta;
  • esclusivamente a cura del soggetto cedente;
  • utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità e successivamente può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

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